Articolo XXIV Consiglio per gli scambi di servizi 1. Il Consiglio per gli scambi di servizi espleta le funzioni che gli sono attribuite per facilitare il funzionamento del presente Accordo e perseguirne gli obiettivi. Il Consiglio puo' istituire eventuali organi sussidiari che ritenga opportuni per l'efficace svolgimento delle sue funzioni. 2. Il Consiglio e, salvo decisione contraria dello stesso, i suoi organi sussidiari sono aperti alla partecipazione di rappresentanti di tutti i Membri. 3. Il presidente del Consiglio e' eletto dai Membri.