(All. 1B - Accordo- Art.XXIV)
                            Articolo XXIV 
                 Consiglio per gli scambi di servizi 
1. Il Consiglio per gli scambi di servizi espleta le funzioni che gli
sono attribuite per facilitare il funzionamento del presente  Accordo
e perseguirne gli obiettivi. Il Consiglio  puo'  istituire  eventuali
organi sussidiari che ritenga opportuni  per  l'efficace  svolgimento
delle sue funzioni. 
2. Il Consiglio e, salvo decisione contraria  dello  stesso,  i  suoi
organi sussidiari sono aperti alla partecipazione  di  rappresentanti
di tutti i Membri. 
3. Il presidente del Consiglio e' eletto dai Membri.