(All. 1B - Accordo - Art.XXV)
                            Articolo XXV 
                         Assistenza tecnica 
1. I fornitori di servizi di Membri che necessitano di  un'assistenza
di questo tipo hanno accesso ai servizi dei punti di contatto di  cui
al paragrafo 2 dell'articolo IV. 
2. L'assistenza tecnica a favore dei paesi  in  via  di  sviluppo  e'
fornita a livello multilaterale dal  Segretariato  e  deliberata  dal
Consiglio per gli scambi di servizi.