(All. 1B - Accordo- Art.XXVI)
                            Articolo XXVI 
          Rapporti con altre organizzazioni internazionali 
   Il Consiglio generale prende le opportune disposizioni in  materia
di consulenza e collaborazione con le Nazioni  Unite  e  le  relative
agenzie   specializzate,    nonche'    con    altre    organizzazioni
intergovernative che si occupano di servizi.