(All. 1B- Accordo- Art.XXVII)
                           Articolo XXVII 
                    Rifiuto di accordare benefici 
Un Membro ha facolta' di negare i  benefici  derivanti  dal  presente
Accordo: 
a) alla fornitura di  un  servizio,  ove  esso  stabilisca  che  tale
    servizio viene fornito dal territorio  o  nel  territorio  di  un
    paese non Membro, ovvero di un Membro nei confronti del quale  il
    Membro che oppone il rifiuto non applica l'Accordo OMC; 
b) nel caso della fornitura di un servizio  di  trasporto  marittimo,
ove esso stabilisca che il servizio viene fornito: 
    i) da una nave registrata a norma delle leggi di un paese non 
         Membro o di un Membro nei confronti del quale il Membro  che
oppone il rifiuto non applica l'Accordo OMC, e 
    ii) da un soggetto che gestisce e/o utilizza in tutto o in parte 
         la nave ma che fa capo ad un paese non Membro o a un Membro 
         nei confronti del quale il Membro che oppone il rifiuto  non
applica l'Accordo OMC; 
c) ad un prestatore di servizi che sia una persona giuridica, ove  si
    stabilisca che non si tratta di un prestatore di  servizi  di  un
    altro Membro, o che si tratta di un fornitore di  servizi  di  un
    Membro nei confronti del quale il Membro che  oppone  il  rifiuto
    non applica l'Accordo OMC.