Articolo XXVII Rifiuto di accordare benefici Un Membro ha facolta' di negare i benefici derivanti dal presente Accordo: a) alla fornitura di un servizio, ove esso stabilisca che tale servizio viene fornito dal territorio o nel territorio di un paese non Membro, ovvero di un Membro nei confronti del quale il Membro che oppone il rifiuto non applica l'Accordo OMC; b) nel caso della fornitura di un servizio di trasporto marittimo, ove esso stabilisca che il servizio viene fornito: i) da una nave registrata a norma delle leggi di un paese non Membro o di un Membro nei confronti del quale il Membro che oppone il rifiuto non applica l'Accordo OMC, e ii) da un soggetto che gestisce e/o utilizza in tutto o in parte la nave ma che fa capo ad un paese non Membro o a un Membro nei confronti del quale il Membro che oppone il rifiuto non applica l'Accordo OMC; c) ad un prestatore di servizi che sia una persona giuridica, ove si stabilisca che non si tratta di un prestatore di servizi di un altro Membro, o che si tratta di un fornitore di servizi di un Membro nei confronti del quale il Membro che oppone il rifiuto non applica l'Accordo OMC.