Articolo III Trasparenza 1. Ciascun Membro provvede a pubblicare senza indugio e comunque, salvo per situazioni di emergenza, al piu' tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure pertinenti di applicazione generale, che riguardano o influiscono sul funzionamento del presente Accordo. Devono inoltre essere pubblicati gli accordi internazionali in materia di scambi di servizi, dei quali un Membro sia firmatario. 2. Ove non sia possibile provvedere alla pubblicazione come disposto dal paragrafo 1, le informazioni devono comunque essere rese note al pubblico. 3. Ciascun Membro informa prontamente, e almeno con cadenza annuale, il Consiglio per gli scambi di servizi in merito all'introduzione di nuove leggi, regolamenti o direttive amministrative, nonche' alle modifiche di testi esistenti, che incidano in misura significativa sugli scambi di servizi oggetto degli impegno specifici assunti a norma del presente Accordo. 4. Ciascun Membro fornisce pronta risposta a tutte le richieste di informazioni specifiche da parte di un altro Membro in merito a misure di applicazione generale o ad accordi internazionali ai sensi del paragrafo 1. Ogni Membro provvede inoltre a istituire uno o piu' centri di informazione per fornire, su richiesta, risposte specifiche agli altri Membri sulle questioni di cui sopra, nonche' sugli argomenti soggetti all'obbligo di notifica di cui al paragrafo 3. I centri di informazione saranno costituiti entro due anni dalla dati di entrata in vigore dell'Accordo che istituisce l'OMC (di seguito, nel presente Accordo, denominato "Accordo OMC"). Per singoli paesi in via di sviluppo Membri la scadenza per la costituzione dei centri di informazione potra' essere concordata con adeguata flessibilita'. Tali centri non devono necessariamente essere depositari di leggi e regolamenti. 5. Ciascun Membro puo' notificare al Consiglio per gli scambi di servizi eventuali misure adottate da un altro Membro che a suo parere incidono sul funzionamento del presente Accordo.