(All. 1B - Accordo -Art.III)
                            Articolo III 
                             Trasparenza 
1. Ciascun Membro provvede a pubblicare  senza  indugio  e  comunque,
salvo per situazioni di emergenza, al piu' tardi entro la data  della
loro entrata in vigore, tutte le misure  pertinenti  di  applicazione
generale, che riguardano o influiscono sul funzionamento del presente
Accordo. Devono inoltre essere pubblicati gli accordi  internazionali
in materia di scambi di servizi, dei quali un Membro sia firmatario. 
2. Ove non sia possibile provvedere alla pubblicazione come  disposto
dal paragrafo 1, le informazioni devono comunque essere rese note  al
pubblico. 
3. Ciascun Membro informa prontamente, e almeno con cadenza  annuale,
il Consiglio per gli scambi di servizi in merito all'introduzione  di
nuove leggi, regolamenti o  direttive  amministrative,  nonche'  alle
modifiche di testi esistenti, che incidano  in  misura  significativa
sugli scambi di servizi oggetto degli  impegno  specifici  assunti  a
norma del presente Accordo. 
4. Ciascun Membro fornisce pronta risposta a tutte  le  richieste  di
informazioni specifiche da parte di  un  altro  Membro  in  merito  a
misure di applicazione generale o ad accordi internazionali ai  sensi
del paragrafo 1. Ogni Membro provvede inoltre a istituire uno o  piu'
centri di informazione per fornire, su richiesta, risposte specifiche
agli altri  Membri  sulle  questioni  di  cui  sopra,  nonche'  sugli
argomenti soggetti all'obbligo di notifica di cui al paragrafo  3.  I
centri di informazione saranno costituiti entro due anni  dalla  dati
di entrata in vigore dell'Accordo che istituisce l'OMC  (di  seguito,
nel presente Accordo, denominato "Accordo OMC"). Per singoli paesi in
via di sviluppo Membri la scadenza per la costituzione dei centri  di
informazione potra' essere  concordata  con  adeguata  flessibilita'.
Tali centri non devono necessariamente essere depositari di  leggi  e
regolamenti. 
5. Ciascun Membro puo' notificare al  Consiglio  per  gli  scambi  di
servizi eventuali misure adottate da un altro Membro che a suo parere
incidono sul funzionamento del presente Accordo.