Articolo III bis Divulgazione di informazioni confidenziali Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo s'intende richiedere ai Membri di fornire informazioni confidenziali, la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge, o comunque sarebbe in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.