(All. 1B- Accordo -Art.III bis)
                          Articolo III bis 
             Divulgazione di informazioni confidenziali 
   Nulla  di  quanto  contenuto  nel   presente   Accordo   s'intende
richiedere ai Membri di fornire informazioni  confidenziali,  la  cui
divulgazione  impedirebbe  l'applicazione  della  legge,  o  comunque
sarebbe in contrasto con l'interesse pubblico  o  pregiudicherebbe  i
legittimi interessi commerciali di particolari imprese,  pubbliche  o
private.