(All. 1B - Accordo - Allegati)
  ALLEGATO SULLE ESENZIONI DEGLI OBBLIGHI A NORMA DELL'ARTICOLO II 
                       Ambito di applicazione 
1. Nel presente allegato sono specificate le condizioni alle quali un
Membro, all'entrata in vigore del presente Accordo, e' esentato dagli
obblighi che gli derivano a norma dell'articolo II, paragrafo 1. 
2. Eventuali nuove esenzioni richieste successivamente alla  data  di
entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC  saranno  trattate   a   norma
dell'articolo IX, paragrafo 3 di tale Accordo. 
                               Riesame 
3. Il Consiglio per gli  scambi  di  servizi  riesaminera'  tutte  le
esenzioni concesse per un periodo superiore a 5  anni.  La  prima  di
tali verifiche avra' luogo al piu' tardi 5  anni  dopo  l'entrata  in
vigore dell'Accordo OMC. 
4. Nel corso dell'esame, il Consiglio per gli scambi di servizi 
     a) verifichera' se sussistono ancora le condizioni che hanno 
         reso necessaria l'esenzione; e 
     b) fissera' la data di un eventuale ulteriore esame. 
                              Scadenza 
5. L'esenzione di un Membro dagli obblighi che gli derivano  a  norma
dell'articolo  II,  paragrafo  1   dell'Accordo,   riguardo   a   una
particolare misura scade alla data indicata nell'esenzione stessa. 
6. In linea di principio, le esenzioni  non  dovrebbero  superare  un
periodo di 10 anni. In ogni caso, saranno  soggette  a  negoziato  in
successivi cicli di liberalizzazione del commercio. 
7. Alla scadenza del periodo  di  esenzione,  il  Membro  interessato
comunichera' al Consiglio per gli scambi di  servizi  che  la  misura
incompatibile e' stata resa conforme  all'articolo  II,  paragrafo  1
dell'Accordo. 
           Elenco delle esenzioni a norma dell'articolo II 
(Gli elenchi  concordati  di  esenzioni  a  norma  dell'articolo  II,
paragrafo 2 saranno allegati in questo punto nella copia di negoziato
dell'Accordo OMC.) 
 
          ALLEGATO SULLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE 
            CHE FORNISCONO SERVIZI AI SENSI DELL'ACCORDO 
1. Il presente allegato si applica alle  misure  riguardanti  persone
fisiche che sono prestatori di servizi di un Membro, nonche'  persone
fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di un Membro,
per quanto concerne la fornitura di un servizio. 
2. L'Accordo non si applica a misure concernenti persone fisiche  che
intendono accedere al mercato del lavoro di un Membro, ne' si applica
a misure riguardanti cittadinanza, residenza o occupazione  a  titolo
permanente. 
3. Conformemente alle Parti III e IV dell'Accordo, i  Membri  possono
negoziare impegni specifici relativamente alla circolazione di  tutte
le categorie di persone  fisiche  che  forniscono  servizi  ai  sensi
dell'Accordo. Alle persone fisiche che sono  oggetto  di  un  impegno
specifico sara' consentito di  fornire  il  servizio  in  conformita'
delle condizioni e modalita' di tale impegno. 
4.  L'Accordo  non  impedisce  ai  Membri  di  applicare  misure  per
regolamentare l'ingresso,  o  il  soggiorno  temporaneo,  di  persone
fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure che  fossero
necessarie per tutelare l'integrita'  dei  confini  e  garantirne  il
regolare attraversamento da parte di persone  fisiche,  purche'  tali
misure  non  siano  applicate  in  maniera  tale   da   annullare   o
compromettere i vantaggi derivanti ai Membri dalle condizioni e 
modalita' di un impegno specifico. 1 
 
               ALLEGATO SUI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO 
1. Il  presente  allegato  si  applica  alle  misure  riguardanti  il
commercio dei servizi di trasporto aereo, di linea e  non  di  linea,
nonche' i servizi  ausiliari.  Resta  inteso  che  eventuali  impegni
specifici o obblighi assunti a norma del presente Accordo  non  hanno
l'effetto di ridurre ne' di influenzare  gli  obblighi  derivanti  ai
Membri da accordi bilaterali o multilaterali in vigore alla  data  di
entrata in vigore dell'Accordo OMC. 
2. L'Accordo, ivi comprese le  procedure  per  la  risoluzione  delle
controversie, non si applica a misure concernenti quanto segue: 
     a) diritti di traffico, comunque concessi; o 
     b) servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di 
         traffico, 
    salvo per quanto previsto al paragrafo 3 del presente allegato. 
3. L'Accordo si applica a misure concernenti: 
    a) servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili; 
    b) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo; 
    c) sistemi telematici di prenotazione (CRS). 
4. Le procedure  per  la  risoluzione  delle  controversie  contenute
nell'accordo possono essere invocate solo nei casi in  cui  i  Membri
interessati abbiano assunto obblighi  o  impegni  specifici  e  siano
state esaurite le procedure per  la  risoluzione  delle  controversie
contenute in altri accordi o intese bilaterali o multilaterali. 
5. Il Consiglio  per  gli  scambi  di  servizi  procedera'  all'esame
periodico, almeno ogni cinque anni, degli  sviluppi  intervenuti  nel
settore  del  trasporto  aereo  e  del  funzionamento  del   presente
allegato, allo scopo di  valutare  possibili  ulteriori  applicazioni
dell'Accordo in questo settore. 
6. Definizioni: 
     a) per "servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili" 
         s'intendono gli interventi di questo tipo effettuati su un 
         aeromobile, o una parte di aeromobile che non sia in 
         servizio, e non comprendono la  cosiddetta  manutenzione  di
servizio; 
     b) per "vendita e commercializzazione di servizi di trasporto 
         aereo" s'intendono le possibilita' per il vettore aereo 
         interessato di vendere e commercializzare liberamente i 
         propri servizi di trasporto aereo, ivi compresi tutti gli 
         aspetti della commercializzazione, quali ricerche di 
         mercato, pubblicita' e distribuzione. Queste attivita' non 
         comprendono la tariffazione dei servizi di trasporto  aereo,
ne' le condizioni applicabili; 
     c) per "sistemi telematici di prenotazione (CRS)" s'intendono i 
         servizi forniti tramite sistemi computerizzati contenenti 
         informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilita', 
         tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali e'  possibile
effettuare prenotazioni o emettere biglietti; 
     d) per "diritti di traffico" s'intende il diritto per i servizi 
         aerei, di linea e non di linea, di operare e/o di 
         trasportare passeggeri, merci e posta a fronte di 
         corrispettivo o nolo, da, verso, all'interno o attraverso il 
         territorio di un Membro, ivi compresi i punti da servire, le 
         rotte sulle quali operare, i tipi di traffico da gestire, le 
         capacita' da fornire, le tariffe da applicare e le relative 
         condizioni, nonche' i criteri per la designazione di 
         compagnie  aeree,  ivi  compresi   criteri   quali   numero,
proprieta' e controllo 
 
 
                   ALLEGATO SUI SERVIZI FINANZIARI 
1. Ambito e definizione 
     a) Il presente allegato si applica alle misure concernenti la 
         fornitura di servizi finanziari. Nel presente allegato, ogni 
         riferimento alla fornitura di un servizio finanziario 
         s'intende avere  il  significato  definito  all'articolo  1,
paragrafo 2 dell'Accordo. 
     b) Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) 
         dell'Accordo, con l'espressione "servizi forniti 
         nell'esercizio  dei  poteri  governativi"  s'intende  quanto
segue: 
        i) attivita' svolte da una banca centrale o da 
                un'autorita' monetaria ovvero da qualsiasi altro ente 
                  pubblico in applicazione della politica monetaria o 
              della politica dei cambi; 
        ii) attivita' che rientrano in un regime di previdenza 
                 sociale istituito per legge o in piano pensionistici 
              pubblici; e 
        iii) altre attivita' svolte da un ente pubblico per conto 
                   dello Stato, ovvero su garanzia dello stesso o col 
              ricorso a risorse finanziarie pubbliche. 
     c) Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), 
         dell'Accordo, ove un Membro consenta che i prestatori di 
         servizi finanziari operanti al suo interno svolgano 
         un'attivita' tra quelle di cui alla lettera b) ii) o b) iii) 
         del presente paragrafo in concorrenza con un ente pubblico o 
         un prestatore di servizi finanziari,  il  termine  "servizi"
comprende tali attivita'. 
     d) Il paragrafo 3, lettera c) dell'articolo 1 dell'Accordo non 
         si applica ai servizi considerati nel presente allegato. 
2. Regolamentazione interna 
     a) In deroga al qualsivoglia altra disposizione dell'Accordo, 
         ai Membri non e' impedito di prendere provvedimenti a titolo 
         prudenziale, ivi compresa la tutela di investitori, titolari 
         di depositi, titolari di polizze o soggetti nei confronti 
         dei quali un fornitore di servizi finanziari ha un dovere di 
         fiduciario, nonche' per garantire l'integrita' e la 
         stabilita' del sistema finanziario. Ove tali provvedimenti 
         non siano conformi alle disposizioni dell'Accordo, essi non 
         vengono utilizzati come mezzo per eludere gli impegni o  gli
obblighi che l'Accordo pone a carico dei Membri. 
     b) Nulla di quanto contenuto nell'Accordo e' interpretato nel 
         senso di imporre ai Membri di divulgare informazioni rela- 
         tive agli affari e alla contabilita' di singoli clienti 
         ovvero informazioni confidenziali o di proprieta'  riservata
in possesso di enti pubblici. 
3. Riconoscimento 
     a) I Membri hanno facolta' di riconoscere le misure prudenziali 
         di altri paesi nel determinare le modalita' di applicazione 
         delle rispettive misure relative ai servizi finanziari. Tale 
         riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di 
         armonizzazione o in un altro modo, si puo' basare su un 
         accordo o  un'intesa  con  il  paese  interessato  o  essere
accordato autonomamente. 
     b) Un Membro che sia parte contraente di un accordo o un'intesa 
         di cui alla lettera a), futuro o esistente, offre adeguate 
         possibilita' ad altri Membri interessati di negoziare la 
         loro adesione a tali accordi o intese, ovvero di negoziarne 
         altri analoghi con tale Membro, in circostanze che 
         consentano una regolamentazione equivalente, nonche' il 
         controllo e l'attuazione della stessa e, se del caso, proce- 
         dure concernenti la condivisione di informazioni tra le 
         parti contraenti. Ove un Membro accordi il riconoscimento in 
         via autonoma, esso offre a qualsiasi altro Membro adeguate 
         possibilita'  di  dimostrare  l'esistenza   delle   suddette
circostanze. 
     c) Ove un Membro preveda di accordare il riconoscimento a 
         misure  prudenziali  di  un  altro  paese,  non  si  applica
l'articolo VII, paragrafo 4, lettera b). 
4. Risoluzione delle controversie 
    I gruppi speciali per le controversie su  aspetti  prudenziali  e
altre questioni finanziarie devono avere la necessaria competenza  in
merito al servizio finanziario specifico oggetto della controversia. 
5. Definizioni 
Ai fini del presente allegato: 
    a) per  servizio  finanziario  s'intende  qualsiasi  servizio  di
natura finanziaria offerto da un prestatore di servizi finanziari  di
un  Membro.  I  servizi  finanziari  comprendono  tutti   i   servizi
assicurativi e connessi, nonche' tutti  i  servizi  bancari  e  altri
servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) e includono le  seguenti
attivita': 
    Servizi assicurativi e connessi 
        i) assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione) 
               A) ramo vita 
               B) ramo danni 
        ii) riassicurazione e retrocessione; 
        iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attivita' di 
              broker e agenzie) 
        iv) servizi accessori, quali consulenza, calcolo 
                   attuariale, valutazione del rischio e liquidazione 
              sinistri. 
    Servizi bancari e altri finanziari (esclusa l'assicurazione) 
        v) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi 
              rimborsabili; 
        vi) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al 
              consumo, crediti ipotecari, linee di credito, factoring 
              e finanziamenti di operazioni commerciali; 
        vii) leasing finanziario; 
        viii) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, 
                         ivi comprese carte di credito e di addebito, 
                 "traveller's cheques" (assegni turistici) e bonifici 
              bancari; 
        ix) garanzie e impegni; 
        x) compravendita, scambi per contro proprio o di clienti, 
                       sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o 
              altrimenti, di 
                     A) strumenti del mercato monetario (ivi compresi 
                   assegni, cambiali, certificati di deposito); 
               B) valuta estera; 
                         C) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo 
                          puramente esemplificativo e non limitativo, 
                   contratti a termine e a premio; 
                            D) strumenti relativi a tassi di cambio e 
                    d'interesse, inclusi "swaps" (riporti in cambi) e 
                   tassi di cambio a termine; 
               E) titoli trasferibili; 
                G) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, ivi 
                   compresi lingotti. 
        xi) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di 
                    titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in 
                     qualita' di agente (in forma pubblica o privata) 
              nonche' la fornitura di servizi collegati; 
        xii) intermediazione nel mercato monetario; 
        xiii) gestione delle attivita' e passivita', ad esempio 
                gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di 
              gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, 
                   servizi di custodia, di deposito e amministrazione 
              fiduciaria; 
        xiv) servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni 
                finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivanti e 
              altri strumenti negoziabili; 
        xv) disponibilita' e trasferimento di informazioni 
               finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e 
                     relativo software da parte di fornitori di altri 
              servizi finanziari; 
        xvi) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e 
               altro, relativamente a tutte le attivita' elencate nei 
                 commi da v) a xv), ivi compresi referenze bancarie e 
                   informazioni commerciali, ricerche e consulenze in 
                  merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su 
              acquisizioni e ristrutturazioni e strategie aziendali. 
     b) Per prestatore di servizi finanziari s'intende una persona 
         fisica o giuridica di un Membro che intende fornire, o 
         fornisce, servizi finanziari; tuttavia il termine 
         "prestatore  di  servizi  finanziari"  non  comprende   enti
pubblici. 
     c) Per "ente pubblico" s'intende 
         i) un governo, una banca centrale o un'autorita' monetaria 
                di un Membro, o un'entita' posseduta o controllata da 
                        un Membro, che svolge principalmente funzioni 
                       governative o attivita' a fini governativi, ad 
                esclusione quindi di enti operanti principalmente nel 
              settore dei servizi finanziari su base commerciale; o 
         ii) un ente privato che svolge funzioni normalmente 
                       espletate da una banca centrale o un'autorita' 
              monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni. 
 
               SECONDO ALLEGATO SUI SERVIZI FINANZIARI 
1. In deroga all'articolo II  dell'Accordo  e  ai  paragrafi  1  e  2
dell'allegato sulle esenzioni dagli obblighi  a  norma  dell'articolo
II, nell'arco di un periodo di 60 giorni a partire  da  quattro  mesi
dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC,  un  Membro  puo'
elencare in tale allegato misure concernenti servizi  finanziari  che
siano incompatibili con l'articolo II, paragrafo 1 dell'Accordo. 
2. In deroga all'articolo XXI dell'Accordo, nell'arco di  un  periodo
di 60 giorni a partire da quattro mesi dopo la  data  di  entrata  in
vigore dell'Accordo OMC, un  Membro  puo'  migliorare,  modificare  o
revocare, in tutto o in  parte,  gli  impegni  specifici  assunti  in
materia di servizi finanziari inseriti nel rispettivo Elenco. 
3. Il Consiglio per gli scambi  di  servizi  definisce  le  procedure
necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. 
 
           ALLEGATO CONCERNENTE I NEGOZIATI SUI SERVIZI DI 
                         TRASPORTO MARITTIMO 
1. L'articolo II e l'allegato sulle esenzioni dagli obblighi a  norma
dell'articolo  II,  compreso  l'obbligo  di  riportare  nell'allegato
qualsiasi misura mantenuta da un Membro che sia incompatibile con  il
trattamento della nazione piu'  favorita  entrano  in  vigore  per  i
trasporti marittimi internazionali, i servizi accessori e  l'accesso,
nonche' il relativo utilizzo, alle infrastrutture portuali, soltanto: 
     a) alla data di attuazione da definire a norma del paragrafo 4 
         della decisione dei Ministri  in  merito  ai  negoziati  sui
servizi di trasporto marittimo; o 
     b) se i negoziati non avessero esito positivo, alla data della 
         relazione  finale  del  gruppo  negoziale  sui  servizi   di
trasporto marittimo previsto nella stessa decisione. 
2. Il paragrafo 1 non si applica ad eventuali  impegni  specifici  in
materia di servizi di trasporto marittimo inseriti nell'Elenco di  un
Membro. 
3. Dopo la conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 1,  e  prima
della data di attuazione, un Membro  puo'  migliorare,  modificare  o
revocare in tutto o in parte i propri impegni  specifici  assunti  in
questo settore senza obblighi di adeguamenti compensativi, in  deroga
alle disposizioni dell'articolo XXI. 
 
                  ALLEGATO SULLE TELECOMUNICAZIONI 
1. Obiettivi 
    Riconoscendo la specificita' del settore delle  telecomunicazioni
e,  in  particolare,  il  suo  duplice  ruolo  di  settore   distinto
dell'attivita' economica e di mezzo di trasmissione fondamentale  per
altre attivita' economiche, i Membri hanno concordato  il  testo  del
seguente  allegato  nell'intento  di  approfondire  le   disposizioni
dell'Accordo per quanto concerne le misure  riguardanti  l'accesso  a
reti e servizi pubblici di  telecomunicazione  e  il  loro  utilizzo.
Pertanto,  il  presente  allegato  contiene   note   e   disposizioni
aggiuntive in relazione all'Accordo. 
2. Ambito di applicazione 
     a) Il presente allegato si applica a tutte le misure adottate 
         da un Membro che  riguardano  l'accesso  a  reti  e  servizi
pubblici di telecomunicazione e il loro utilizzo. 1 . 
     b) Il presente allegato non si applica a misure riguardanti la 
         diffusione via cavo e via etere di programmi  radiofonici  o
televisivi. 
     c) Nulla di quanto contenuto nel presente allegato e' da 
         interpretarsi nel senso di: 
        i) imporre ad un Membro di autorizzare un fornitore di 
                       servizi di qualsiasi altro Membro a istituire, 
              costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti 
                     o servizi di telecomunicazione, salvo per quanto 
             previsto nel suo Elenco; o 
        ii) imporre ad un Membro (o richiedere ad un Membro di 
                          imporre a fornitori di servizi sotto la sua 
                   giurisdizione) di istituire, costruire, acquisire, 
                       affittare, gestire o fornire reti o servizi di 
               telecomunicazione che non siano offerti al pubblico in 
             generale. 
3. Definizioni 
    Ai fini del presente allegato: 
     a) "Telecomunicazione" significa la comunicazione a distanza di 
         segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici. 
     b) "Servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni" 
         significa qualsiasi servizio di trasporto di 
         telecomunicazioni che un Membro chiede, in forma esplicita o 
         di fatto sia offerto al pubblico in generale. Tali servizi 
         possono includere, tra l'altro, telegrafo, telefono, telex e 
         trasmissioni di dati che di norma implicano il trasferimento 
         in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o 
         piu' punti  collegati  senza  che  intervengano  cambiamenti
nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente. 
     c) "Rete pubblica di telecomunicazione" significa 
         l'infrastruttura pubblica di telecomunicazione che permette 
         la comunicazione tra piu' punti terminali definiti. 
    d) "Comunicazioni intra-aziendali" significa il sistema con cui 
         l'azienda comunica al suo interno o con controllate, filiali 
         e, fatte salve le leggi e i regolamenti interni di un 
         Membro, societa' collegate. A questo fine, i termini 
         "controllate", "filiali" e "societa' collegate" sono da 
         intendersi secondo la definzione di ciascun Membro. Nel 
         presente allegato, dalle "comunicazioni intra-aziendali" 
         sono esclusi i servizi commerciali o non commerciali forniti 
         a societa' che non sono controllate, filiali o societa' 
         collegate,  o  che  sono  offerti  a  clienti  acquisiti   o
potenziali. 
     e) Qualsiasi riferimento ad un paragrafo o ad un comma del 
         presente allegato s'intende  comprendere  tutti  i  relativi
sottopunti. 
4. Trasparenza 
    Nell'applicazione dell'articolo III dell'Accordo, ciascun  Membro
garantisce che siano rese disponibili  al  pubblico  le  informazioni
pertinenti sulle condizioni in merito all'accesso a  reti  e  servizi
pubblici di trasporto di telecomunicazioni e al  loro  utilizzo,  ivi
compresi:  tariffe  e  altri  termini  e  condizioni   di   servizio;
specifiche  tecniche  di  interfaccia  con  tali  reti   e   servizi;
informazioni  su  organismi   responsabili   della   formulazione   e
dell'adozione di norme relative a tale accesso e utilizzo; condizioni
che   si   applicano   al   collegamento   di   terminali   o   altre
apparecchiature;  infine,  notifiche,  ed   eventuali   obblighi   di
registrazione o licenza. 
5.  Accesso   a   reti   e   servizi   pubblici   di   trasporto   di
telecomunicazioni e relativo utilizzo 
     a) Ciascun Membro garantisce che a qualsiasi fornitore di 
         servizi di un altro Membro sia consentito l'accesso e 
         l'utilizzo di reti e servizi pubblici di trasporto di 
         telecomunicazioni a termini e condizioni ragionevoli e non 
         discriminatorie, ai fini della fornitura di un servizio 
         incluso nell'Elenco di tale Membro. Il presente obbligo si 
         applica, tra l'altro, a quanto espresso alle lettere da b) a
f). 2 . 
     b) Ciascun Membro garantisce che i fornitori di servizi di 
         qualsiasi altro Membro abbiano accesso e possano utilizzare 
         le reti o i servizi pubblici di trasporto di 
         telecomunicazioni offerti nel suo territorio o attraverso i 
         suoi confini, ivi compresi circuiti privati affittati, e 
         garantisce a tal fine, fermo restando quanto  disposto  alle
lettere e) e f) che a tali fornitori sia consentito: 
        i) di acquistare o affittare e collegare terminali e altre 
               apparecchiature che fungano da interfaccia con la rete 
              e che siano necessarie per la fornitura dei servizi; 
        ii) di collegare circuiti privati, affittati o di 
                proprieta', a reti e servizi pubblici di trasporto di 
                       telecomunicazioni, o a circuiti affittati o di 
              proprieta' di un altro fornitore di servizi; e 
        iii) di utilizzare protocolli operativi di loro scelta nel 
                 fornire un servizio, diversi da quelli necessari per 
                     garantire la disponibilita' di reti e servizi di 
              trasporto di telecomunicazioni al grande pubblico. 
     c) Ciascun Membro garantisce altresi' che i fornitori di 
         servizi di qualsiasi altro Membro possano utilizzare le reti 
         e i servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni per 
         la circolazione di informazioni a livello nazionale e oltre 
         confine, ivi comprese le comunicazioni intra-aziendali di 
         tali fornitori di servizi, nonche' per l'accesso ad 
         informazioni contenute in basi di dati o comunque 
         immagazzinate in forma leggibile dala macchina nel 
         territorio di un Membro. L'introduzione di nuove misure o di 
         modifiche che influiscano in misura significativa su tale 
         utilizzo sara' notificata e  soggetta  a  consultazioni,  in
conformita' delle pertinenti disposizioni dell'Accordo. 
     d) In deroga al paragrafo che precede, un Membro puo' adottare 
         le misure che ritenga necessarie al fine di garantire la 
         sicurezza e la riservatezza dei messaggi, fermo restando 
         l'obbligo di non applicare tali misure secondo modalita' che 
         costituirebbero un mezzo di discriminazione arbitraria o 
         ingiustificata,  ovvero  una  restrizione  dissimulata  allo
scambio dei servizi. 
     e) Ciascun Membro garantisce che non siano imposte condizioni 
         all'accesso e all'utilizzo di reti e servizi pubblici di 
         trasporto di telecomunicazioni, salvo per quanto  necessario
al fine di: 
        i) salvaguardare le responsabilita' in quanto erogatori di 
              un servizio pubblico dei fornitori di reti e servizi di 
               trasporto di telecomunicazioni, in particolare la loro 
               capacita' di rendere disponibili al grande pubblico le 
              reti e i servizi; 
        ii) proteggere l'integrita' tecnica delle reti o servizi 
              pubblici di trasporto di telecomunicazioni; o 
        iii) garantire che i prestatori di servizi di qualsiasi 
                    altro Membro non forniscano servizi che non siano 
                 consentiti in base agli impegni indicati nell'Elenco 
              del Membro. 
     f) Purche' siano soddisfatti i criteri di cui alla lettere e), 
         le condizioni per l'accesso a reti e servizi pubblici di 
         trasporto  di  telecomunicazioni  e  il  relativo   utilizzo
possono includere: 
        i) limitazioni alla rivendita o alla condivisione di tali 
              servizi; 
        ii) obbligo di utilizzare specifiche interfacce tecniche, 
                       ivi compresi protocolli di interfaccia, per il 
              collegamento con tali reti e servizi; 
        iii) requisiti, ove necessario, per l'interoperabilita' di 
                tali servizi e per promuovere il raggiungimento degli 
              obiettivi indicati al paragrafo 7, lettera a); 
        iv) omologazione del terminale o altra apparecchiatura che 
                 funge da interfaccia con la rete e requisiti tecnici 
                   relativi al collegamento dell'apparecchiatura alle 
              reti; 
        v) limitazioni al collegamento di circuiti privati, in 
               affitto o di proprieta', a tali reti o servizi nonche' 
                     a circuiti affittati o di proprieta' di un altro 
              fornitore di servizi; o 
         vi) obblighi di notifica, registrazione e licenza. 
     g) In deroga a quanto disposto nei precedenti paragrafi della 
         presente sezione, un paese in via di sviluppo Membro puo', 
         compatibilmente con il suo livello di sviluppo, porre 
         condizioni ragionevoli all'accesso e all'utilizzo di reti e 
         servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni 
         necessarie per rafforzare la sua infrastruttura interna di 
         telecomunicazioni e la sua capacita' di fornire il servizio, 
         nonche' promuovere la sua partecipazione agli scambi 
         internazionali di servizi di telecomunicazioni. Le 
         condizioni poste saranno specificate nell'Elenco del  Membro
in questione. 
6. Cooperazione tecnica 
     a) I Membri riconoscono che la presenza in un paese, in 
         particolare nei paesi in via di sviluppo, di infrastrutture 
         di telecomunicazioni efficienti e avanzate e' essenziale per 
         l'espansione degli scambi di servizi. A tal fine, i Membri 
         sostengono e incoraggiano la partecipazione, nella misura 
         piu' ampia possibile, di paesi sviluppati e in via di 
         sviluppo, nonche' dei relativi fornitori di reti e servizi 
         pubblici di servizi di telecomunicazioni e di altri enti, ai 
         programmi di sviluppo di organizzazioni internazionali e 
         regionali, tra cui l'Unione internazionale delle 
         telecomunicazioni, il Programma delle Nazioni Unite per lo 
         sviluppo e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo
sviluppo. 
     b) I Membri promuovono e sostengono la cooperazione nel campo 
         delle telecomunicazioni tra  paesi  in  via  di  sviluppo  a
livello internazionale, regionale e subregionale. 
     c) In collaborazione con le organizzazioni internazionali 
         competenti, i Membri mettono a disposizione dei paesi in via 
         di sviluppo, ove possibile, informazioni concernenti i 
         servizi di telecomunicazione e gli sviluppi nel campo delle 
         telecomunicazioni e delle tecnologia dell'informazione, al 
         fine di assisterli nel rafforzamento dei rispettivi  settori
nazionali dei servizi di telecomunicazione. 
     d) I Membri riserveranno particolare attenzione alle 
         possibilita' per i paesi meno avanzati di incoraggiare i 
         fornitori stranieri di servizi di telecomunicazione a 
         collaborare nel trasferimento di tecnologia, nella 
         formazione e in altre attivita' a sostegno dello sviluppo 
         delle loro infrastrutture di telecomunicazione e 
         dell'espansione   dei   loro   scambi    di    servizi    di
telecomunicazione. 
7. Organizzazioni e accordi internazionali - Relazioni 
     a) I Membri riconoscono l'importanza delle norme internazionali 
         ai fini della compatibilita' e dell'interoperabilita' a 
         livello mondiale delle reti e dei servizi di 
         telecomunicazione e si impegnano a promuovere la 
         formulazione di tali norme attraverso l'attivita' di 
         organismi internazionali pertinenti, tra cui l'Unione 
         internazionale delle  telecomunicazioni  e  l'Organizzazione
internazionale per la standardizzazione (ISO). 
     b) I Membri riconoscono il ruolo svolto da organizzazioni e 
         accordi intergovernativi e non governativi nel garantire il 
         funzionamento efficiente di servizi di telecomunicazione a 
         livello nazionale e mondiale, in particolare l'Unione 
         internazionale delle telecomunicazioni. I Membri prendono 
         opportuni accordi, se del caso, per procedere a 
         consultazioni con tali organizzazioni su questioni derivanti
dall'attuazione del presente allegato. 
 
  ALLEGATO CONCERNENTE I NEGOZIATI SULLE TELECOMUNICAZIONI DI BASE 
1. L'articolo II e l'allegato sulle esenzioni dagli obblighi a  norma
dell'articolo  II,  compreso  l'obbligo  di  riportare  nell'allegato
qualsiasi misura che  sia  incompatibile  con  il  trattamento  della
nazione piu' favorita che un Membro intende mantenere,  si  applicano
alle telecomunicazioni di base esclusivamente: 
     a) alla data di attuazione, da definire a norma del paragrafo 5 
         della decisione sui  negoziati  sulle  telecomunicazioni  di
base; o 
     b) ove i negoziati non abbiano esito positivo, alla data della 
         relazione    finale    del    gruppo     negoziale     sulle
telecomunicazioni di base previsto nella stessa decisione. 
2. Il paragrafo 1 non si applica ad eventuali  impegni  specifici  in
materia di telecomunicazioni  di  base  inseriti  nell'Elenco  di  un
Membro. 
--------------- 
1 Il presente paragrafo  va  inteso  nel  senso  che  ciascun  Membro
   garantira' che gli obblighi derivanti dal presente allegato  siano
   eseguiti nei confronti di fornitori di reti e servizi pubblici  di
   trasporto   di   telecomunicazioni,   mediante    l'adozione    di
   qualsivoglia misura. 
 
2 Il termine "non discriminatorio" e' da intendersi  con  riferimento
   al trattamento  della  nazione  piu'  favorita  e  al  trattamento
   nazionale, come definiti  nell'Accordo,  nonche'  con  riferimento
   all'uso specifico settoriale del termine, nel senso di "termini  e
   condizioni che non siano meno favorevoli  di  quelli  accordati  a
   qualsiasi altro