ALLEGATO SULLE ESENZIONI DEGLI OBBLIGHI A NORMA DELL'ARTICOLO II Ambito di applicazione 1. Nel presente allegato sono specificate le condizioni alle quali un Membro, all'entrata in vigore del presente Accordo, e' esentato dagli obblighi che gli derivano a norma dell'articolo II, paragrafo 1. 2. Eventuali nuove esenzioni richieste successivamente alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC saranno trattate a norma dell'articolo IX, paragrafo 3 di tale Accordo. Riesame 3. Il Consiglio per gli scambi di servizi riesaminera' tutte le esenzioni concesse per un periodo superiore a 5 anni. La prima di tali verifiche avra' luogo al piu' tardi 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo OMC. 4. Nel corso dell'esame, il Consiglio per gli scambi di servizi a) verifichera' se sussistono ancora le condizioni che hanno reso necessaria l'esenzione; e b) fissera' la data di un eventuale ulteriore esame. Scadenza 5. L'esenzione di un Membro dagli obblighi che gli derivano a norma dell'articolo II, paragrafo 1 dell'Accordo, riguardo a una particolare misura scade alla data indicata nell'esenzione stessa. 6. In linea di principio, le esenzioni non dovrebbero superare un periodo di 10 anni. In ogni caso, saranno soggette a negoziato in successivi cicli di liberalizzazione del commercio. 7. Alla scadenza del periodo di esenzione, il Membro interessato comunichera' al Consiglio per gli scambi di servizi che la misura incompatibile e' stata resa conforme all'articolo II, paragrafo 1 dell'Accordo. Elenco delle esenzioni a norma dell'articolo II (Gli elenchi concordati di esenzioni a norma dell'articolo II, paragrafo 2 saranno allegati in questo punto nella copia di negoziato dell'Accordo OMC.) ALLEGATO SULLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE CHE FORNISCONO SERVIZI AI SENSI DELL'ACCORDO 1. Il presente allegato si applica alle misure riguardanti persone fisiche che sono prestatori di servizi di un Membro, nonche' persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di un Membro, per quanto concerne la fornitura di un servizio. 2. L'Accordo non si applica a misure concernenti persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di un Membro, ne' si applica a misure riguardanti cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente. 3. Conformemente alle Parti III e IV dell'Accordo, i Membri possono negoziare impegni specifici relativamente alla circolazione di tutte le categorie di persone fisiche che forniscono servizi ai sensi dell'Accordo. Alle persone fisiche che sono oggetto di un impegno specifico sara' consentito di fornire il servizio in conformita' delle condizioni e modalita' di tale impegno. 4. L'Accordo non impedisce ai Membri di applicare misure per regolamentare l'ingresso, o il soggiorno temporaneo, di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure che fossero necessarie per tutelare l'integrita' dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti ai Membri dalle condizioni e modalita' di un impegno specifico. 1 ALLEGATO SUI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO 1. Il presente allegato si applica alle misure riguardanti il commercio dei servizi di trasporto aereo, di linea e non di linea, nonche' i servizi ausiliari. Resta inteso che eventuali impegni specifici o obblighi assunti a norma del presente Accordo non hanno l'effetto di ridurre ne' di influenzare gli obblighi derivanti ai Membri da accordi bilaterali o multilaterali in vigore alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 2. L'Accordo, ivi comprese le procedure per la risoluzione delle controversie, non si applica a misure concernenti quanto segue: a) diritti di traffico, comunque concessi; o b) servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, salvo per quanto previsto al paragrafo 3 del presente allegato. 3. L'Accordo si applica a misure concernenti: a) servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili; b) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo; c) sistemi telematici di prenotazione (CRS). 4. Le procedure per la risoluzione delle controversie contenute nell'accordo possono essere invocate solo nei casi in cui i Membri interessati abbiano assunto obblighi o impegni specifici e siano state esaurite le procedure per la risoluzione delle controversie contenute in altri accordi o intese bilaterali o multilaterali. 5. Il Consiglio per gli scambi di servizi procedera' all'esame periodico, almeno ogni cinque anni, degli sviluppi intervenuti nel settore del trasporto aereo e del funzionamento del presente allegato, allo scopo di valutare possibili ulteriori applicazioni dell'Accordo in questo settore. 6. Definizioni: a) per "servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili" s'intendono gli interventi di questo tipo effettuati su un aeromobile, o una parte di aeromobile che non sia in servizio, e non comprendono la cosiddetta manutenzione di servizio; b) per "vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo" s'intendono le possibilita' per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, ivi compresi tutti gli aspetti della commercializzazione, quali ricerche di mercato, pubblicita' e distribuzione. Queste attivita' non comprendono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo, ne' le condizioni applicabili; c) per "sistemi telematici di prenotazione (CRS)" s'intendono i servizi forniti tramite sistemi computerizzati contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilita', tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali e' possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti; d) per "diritti di traffico" s'intende il diritto per i servizi aerei, di linea e non di linea, di operare e/o di trasportare passeggeri, merci e posta a fronte di corrispettivo o nolo, da, verso, all'interno o attraverso il territorio di un Membro, ivi compresi i punti da servire, le rotte sulle quali operare, i tipi di traffico da gestire, le capacita' da fornire, le tariffe da applicare e le relative condizioni, nonche' i criteri per la designazione di compagnie aeree, ivi compresi criteri quali numero, proprieta' e controllo ALLEGATO SUI SERVIZI FINANZIARI 1. Ambito e definizione a) Il presente allegato si applica alle misure concernenti la fornitura di servizi finanziari. Nel presente allegato, ogni riferimento alla fornitura di un servizio finanziario s'intende avere il significato definito all'articolo 1, paragrafo 2 dell'Accordo. b) Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) dell'Accordo, con l'espressione "servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi" s'intende quanto segue: i) attivita' svolte da una banca centrale o da un'autorita' monetaria ovvero da qualsiasi altro ente pubblico in applicazione della politica monetaria o della politica dei cambi; ii) attivita' che rientrano in un regime di previdenza sociale istituito per legge o in piano pensionistici pubblici; e iii) altre attivita' svolte da un ente pubblico per conto dello Stato, ovvero su garanzia dello stesso o col ricorso a risorse finanziarie pubbliche. c) Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), dell'Accordo, ove un Membro consenta che i prestatori di servizi finanziari operanti al suo interno svolgano un'attivita' tra quelle di cui alla lettera b) ii) o b) iii) del presente paragrafo in concorrenza con un ente pubblico o un prestatore di servizi finanziari, il termine "servizi" comprende tali attivita'. d) Il paragrafo 3, lettera c) dell'articolo 1 dell'Accordo non si applica ai servizi considerati nel presente allegato. 2. Regolamentazione interna a) In deroga al qualsivoglia altra disposizione dell'Accordo, ai Membri non e' impedito di prendere provvedimenti a titolo prudenziale, ivi compresa la tutela di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze o soggetti nei confronti dei quali un fornitore di servizi finanziari ha un dovere di fiduciario, nonche' per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Ove tali provvedimenti non siano conformi alle disposizioni dell'Accordo, essi non vengono utilizzati come mezzo per eludere gli impegni o gli obblighi che l'Accordo pone a carico dei Membri. b) Nulla di quanto contenuto nell'Accordo e' interpretato nel senso di imporre ai Membri di divulgare informazioni rela- tive agli affari e alla contabilita' di singoli clienti ovvero informazioni confidenziali o di proprieta' riservata in possesso di enti pubblici. 3. Riconoscimento a) I Membri hanno facolta' di riconoscere le misure prudenziali di altri paesi nel determinare le modalita' di applicazione delle rispettive misure relative ai servizi finanziari. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in un altro modo, si puo' basare su un accordo o un'intesa con il paese interessato o essere accordato autonomamente. b) Un Membro che sia parte contraente di un accordo o un'intesa di cui alla lettera a), futuro o esistente, offre adeguate possibilita' ad altri Membri interessati di negoziare la loro adesione a tali accordi o intese, ovvero di negoziarne altri analoghi con tale Membro, in circostanze che consentano una regolamentazione equivalente, nonche' il controllo e l'attuazione della stessa e, se del caso, proce- dure concernenti la condivisione di informazioni tra le parti contraenti. Ove un Membro accordi il riconoscimento in via autonoma, esso offre a qualsiasi altro Membro adeguate possibilita' di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze. c) Ove un Membro preveda di accordare il riconoscimento a misure prudenziali di un altro paese, non si applica l'articolo VII, paragrafo 4, lettera b). 4. Risoluzione delle controversie I gruppi speciali per le controversie su aspetti prudenziali e altre questioni finanziarie devono avere la necessaria competenza in merito al servizio finanziario specifico oggetto della controversia. 5. Definizioni Ai fini del presente allegato: a) per servizio finanziario s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un prestatore di servizi finanziari di un Membro. I servizi finanziari comprendono tutti i servizi assicurativi e connessi, nonche' tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) e includono le seguenti attivita': Servizi assicurativi e connessi i) assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione) A) ramo vita B) ramo danni ii) riassicurazione e retrocessione; iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attivita' di broker e agenzie) iv) servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri. Servizi bancari e altri finanziari (esclusa l'assicurazione) v) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili; vi) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, linee di credito, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; vii) leasing finanziario; viii) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, ivi comprese carte di credito e di addebito, "traveller's cheques" (assegni turistici) e bonifici bancari; ix) garanzie e impegni; x) compravendita, scambi per contro proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di A) strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito); B) valuta estera; C) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio; D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi "swaps" (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine; E) titoli trasferibili; G) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, ivi compresi lingotti. xi) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' la fornitura di servizi collegati; xii) intermediazione nel mercato monetario; xiii) gestione delle attivita' e passivita', ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; xiv) servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivanti e altri strumenti negoziabili; xv) disponibilita' e trasferimento di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari; xvi) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attivita' elencate nei commi da v) a xv), ivi compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e ristrutturazioni e strategie aziendali. b) Per prestatore di servizi finanziari s'intende una persona fisica o giuridica di un Membro che intende fornire, o fornisce, servizi finanziari; tuttavia il termine "prestatore di servizi finanziari" non comprende enti pubblici. c) Per "ente pubblico" s'intende i) un governo, una banca centrale o un'autorita' monetaria di un Membro, o un'entita' posseduta o controllata da un Membro, che svolge principalmente funzioni governative o attivita' a fini governativi, ad esclusione quindi di enti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o ii) un ente privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni. SECONDO ALLEGATO SUI SERVIZI FINANZIARI 1. In deroga all'articolo II dell'Accordo e ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato sulle esenzioni dagli obblighi a norma dell'articolo II, nell'arco di un periodo di 60 giorni a partire da quattro mesi dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, un Membro puo' elencare in tale allegato misure concernenti servizi finanziari che siano incompatibili con l'articolo II, paragrafo 1 dell'Accordo. 2. In deroga all'articolo XXI dell'Accordo, nell'arco di un periodo di 60 giorni a partire da quattro mesi dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, un Membro puo' migliorare, modificare o revocare, in tutto o in parte, gli impegni specifici assunti in materia di servizi finanziari inseriti nel rispettivo Elenco. 3. Il Consiglio per gli scambi di servizi definisce le procedure necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. ALLEGATO CONCERNENTE I NEGOZIATI SUI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO 1. L'articolo II e l'allegato sulle esenzioni dagli obblighi a norma dell'articolo II, compreso l'obbligo di riportare nell'allegato qualsiasi misura mantenuta da un Membro che sia incompatibile con il trattamento della nazione piu' favorita entrano in vigore per i trasporti marittimi internazionali, i servizi accessori e l'accesso, nonche' il relativo utilizzo, alle infrastrutture portuali, soltanto: a) alla data di attuazione da definire a norma del paragrafo 4 della decisione dei Ministri in merito ai negoziati sui servizi di trasporto marittimo; o b) se i negoziati non avessero esito positivo, alla data della relazione finale del gruppo negoziale sui servizi di trasporto marittimo previsto nella stessa decisione. 2. Il paragrafo 1 non si applica ad eventuali impegni specifici in materia di servizi di trasporto marittimo inseriti nell'Elenco di un Membro. 3. Dopo la conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 1, e prima della data di attuazione, un Membro puo' migliorare, modificare o revocare in tutto o in parte i propri impegni specifici assunti in questo settore senza obblighi di adeguamenti compensativi, in deroga alle disposizioni dell'articolo XXI. ALLEGATO SULLE TELECOMUNICAZIONI 1. Obiettivi Riconoscendo la specificita' del settore delle telecomunicazioni e, in particolare, il suo duplice ruolo di settore distinto dell'attivita' economica e di mezzo di trasmissione fondamentale per altre attivita' economiche, i Membri hanno concordato il testo del seguente allegato nell'intento di approfondire le disposizioni dell'Accordo per quanto concerne le misure riguardanti l'accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazione e il loro utilizzo. Pertanto, il presente allegato contiene note e disposizioni aggiuntive in relazione all'Accordo. 2. Ambito di applicazione a) Il presente allegato si applica a tutte le misure adottate da un Membro che riguardano l'accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazione e il loro utilizzo. 1 . b) Il presente allegato non si applica a misure riguardanti la diffusione via cavo e via etere di programmi radiofonici o televisivi. c) Nulla di quanto contenuto nel presente allegato e' da interpretarsi nel senso di: i) imporre ad un Membro di autorizzare un fornitore di servizi di qualsiasi altro Membro a istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di telecomunicazione, salvo per quanto previsto nel suo Elenco; o ii) imporre ad un Membro (o richiedere ad un Membro di imporre a fornitori di servizi sotto la sua giurisdizione) di istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di telecomunicazione che non siano offerti al pubblico in generale. 3. Definizioni Ai fini del presente allegato: a) "Telecomunicazione" significa la comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici. b) "Servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni" significa qualsiasi servizio di trasporto di telecomunicazioni che un Membro chiede, in forma esplicita o di fatto sia offerto al pubblico in generale. Tali servizi possono includere, tra l'altro, telegrafo, telefono, telex e trasmissioni di dati che di norma implicano il trasferimento in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o piu' punti collegati senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente. c) "Rete pubblica di telecomunicazione" significa l'infrastruttura pubblica di telecomunicazione che permette la comunicazione tra piu' punti terminali definiti. d) "Comunicazioni intra-aziendali" significa il sistema con cui l'azienda comunica al suo interno o con controllate, filiali e, fatte salve le leggi e i regolamenti interni di un Membro, societa' collegate. A questo fine, i termini "controllate", "filiali" e "societa' collegate" sono da intendersi secondo la definzione di ciascun Membro. Nel presente allegato, dalle "comunicazioni intra-aziendali" sono esclusi i servizi commerciali o non commerciali forniti a societa' che non sono controllate, filiali o societa' collegate, o che sono offerti a clienti acquisiti o potenziali. e) Qualsiasi riferimento ad un paragrafo o ad un comma del presente allegato s'intende comprendere tutti i relativi sottopunti. 4. Trasparenza Nell'applicazione dell'articolo III dell'Accordo, ciascun Membro garantisce che siano rese disponibili al pubblico le informazioni pertinenti sulle condizioni in merito all'accesso a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e al loro utilizzo, ivi compresi: tariffe e altri termini e condizioni di servizio; specifiche tecniche di interfaccia con tali reti e servizi; informazioni su organismi responsabili della formulazione e dell'adozione di norme relative a tale accesso e utilizzo; condizioni che si applicano al collegamento di terminali o altre apparecchiature; infine, notifiche, ed eventuali obblighi di registrazione o licenza. 5. Accesso a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e relativo utilizzo a) Ciascun Membro garantisce che a qualsiasi fornitore di servizi di un altro Membro sia consentito l'accesso e l'utilizzo di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni a termini e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, ai fini della fornitura di un servizio incluso nell'Elenco di tale Membro. Il presente obbligo si applica, tra l'altro, a quanto espresso alle lettere da b) a f). 2 . b) Ciascun Membro garantisce che i fornitori di servizi di qualsiasi altro Membro abbiano accesso e possano utilizzare le reti o i servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni offerti nel suo territorio o attraverso i suoi confini, ivi compresi circuiti privati affittati, e garantisce a tal fine, fermo restando quanto disposto alle lettere e) e f) che a tali fornitori sia consentito: i) di acquistare o affittare e collegare terminali e altre apparecchiature che fungano da interfaccia con la rete e che siano necessarie per la fornitura dei servizi; ii) di collegare circuiti privati, affittati o di proprieta', a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, o a circuiti affittati o di proprieta' di un altro fornitore di servizi; e iii) di utilizzare protocolli operativi di loro scelta nel fornire un servizio, diversi da quelli necessari per garantire la disponibilita' di reti e servizi di trasporto di telecomunicazioni al grande pubblico. c) Ciascun Membro garantisce altresi' che i fornitori di servizi di qualsiasi altro Membro possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni per la circolazione di informazioni a livello nazionale e oltre confine, ivi comprese le comunicazioni intra-aziendali di tali fornitori di servizi, nonche' per l'accesso ad informazioni contenute in basi di dati o comunque immagazzinate in forma leggibile dala macchina nel territorio di un Membro. L'introduzione di nuove misure o di modifiche che influiscano in misura significativa su tale utilizzo sara' notificata e soggetta a consultazioni, in conformita' delle pertinenti disposizioni dell'Accordo. d) In deroga al paragrafo che precede, un Membro puo' adottare le misure che ritenga necessarie al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza dei messaggi, fermo restando l'obbligo di non applicare tali misure secondo modalita' che costituirebbero un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, ovvero una restrizione dissimulata allo scambio dei servizi. e) Ciascun Membro garantisce che non siano imposte condizioni all'accesso e all'utilizzo di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, salvo per quanto necessario al fine di: i) salvaguardare le responsabilita' in quanto erogatori di un servizio pubblico dei fornitori di reti e servizi di trasporto di telecomunicazioni, in particolare la loro capacita' di rendere disponibili al grande pubblico le reti e i servizi; ii) proteggere l'integrita' tecnica delle reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni; o iii) garantire che i prestatori di servizi di qualsiasi altro Membro non forniscano servizi che non siano consentiti in base agli impegni indicati nell'Elenco del Membro. f) Purche' siano soddisfatti i criteri di cui alla lettere e), le condizioni per l'accesso a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e il relativo utilizzo possono includere: i) limitazioni alla rivendita o alla condivisione di tali servizi; ii) obbligo di utilizzare specifiche interfacce tecniche, ivi compresi protocolli di interfaccia, per il collegamento con tali reti e servizi; iii) requisiti, ove necessario, per l'interoperabilita' di tali servizi e per promuovere il raggiungimento degli obiettivi indicati al paragrafo 7, lettera a); iv) omologazione del terminale o altra apparecchiatura che funge da interfaccia con la rete e requisiti tecnici relativi al collegamento dell'apparecchiatura alle reti; v) limitazioni al collegamento di circuiti privati, in affitto o di proprieta', a tali reti o servizi nonche' a circuiti affittati o di proprieta' di un altro fornitore di servizi; o vi) obblighi di notifica, registrazione e licenza. g) In deroga a quanto disposto nei precedenti paragrafi della presente sezione, un paese in via di sviluppo Membro puo', compatibilmente con il suo livello di sviluppo, porre condizioni ragionevoli all'accesso e all'utilizzo di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni necessarie per rafforzare la sua infrastruttura interna di telecomunicazioni e la sua capacita' di fornire il servizio, nonche' promuovere la sua partecipazione agli scambi internazionali di servizi di telecomunicazioni. Le condizioni poste saranno specificate nell'Elenco del Membro in questione. 6. Cooperazione tecnica a) I Membri riconoscono che la presenza in un paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo, di infrastrutture di telecomunicazioni efficienti e avanzate e' essenziale per l'espansione degli scambi di servizi. A tal fine, i Membri sostengono e incoraggiano la partecipazione, nella misura piu' ampia possibile, di paesi sviluppati e in via di sviluppo, nonche' dei relativi fornitori di reti e servizi pubblici di servizi di telecomunicazioni e di altri enti, ai programmi di sviluppo di organizzazioni internazionali e regionali, tra cui l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. b) I Membri promuovono e sostengono la cooperazione nel campo delle telecomunicazioni tra paesi in via di sviluppo a livello internazionale, regionale e subregionale. c) In collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti, i Membri mettono a disposizione dei paesi in via di sviluppo, ove possibile, informazioni concernenti i servizi di telecomunicazione e gli sviluppi nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologia dell'informazione, al fine di assisterli nel rafforzamento dei rispettivi settori nazionali dei servizi di telecomunicazione. d) I Membri riserveranno particolare attenzione alle possibilita' per i paesi meno avanzati di incoraggiare i fornitori stranieri di servizi di telecomunicazione a collaborare nel trasferimento di tecnologia, nella formazione e in altre attivita' a sostegno dello sviluppo delle loro infrastrutture di telecomunicazione e dell'espansione dei loro scambi di servizi di telecomunicazione. 7. Organizzazioni e accordi internazionali - Relazioni a) I Membri riconoscono l'importanza delle norme internazionali ai fini della compatibilita' e dell'interoperabilita' a livello mondiale delle reti e dei servizi di telecomunicazione e si impegnano a promuovere la formulazione di tali norme attraverso l'attivita' di organismi internazionali pertinenti, tra cui l'Unione internazionale delle telecomunicazioni e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO). b) I Membri riconoscono il ruolo svolto da organizzazioni e accordi intergovernativi e non governativi nel garantire il funzionamento efficiente di servizi di telecomunicazione a livello nazionale e mondiale, in particolare l'Unione internazionale delle telecomunicazioni. I Membri prendono opportuni accordi, se del caso, per procedere a consultazioni con tali organizzazioni su questioni derivanti dall'attuazione del presente allegato. ALLEGATO CONCERNENTE I NEGOZIATI SULLE TELECOMUNICAZIONI DI BASE 1. L'articolo II e l'allegato sulle esenzioni dagli obblighi a norma dell'articolo II, compreso l'obbligo di riportare nell'allegato qualsiasi misura che sia incompatibile con il trattamento della nazione piu' favorita che un Membro intende mantenere, si applicano alle telecomunicazioni di base esclusivamente: a) alla data di attuazione, da definire a norma del paragrafo 5 della decisione sui negoziati sulle telecomunicazioni di base; o b) ove i negoziati non abbiano esito positivo, alla data della relazione finale del gruppo negoziale sulle telecomunicazioni di base previsto nella stessa decisione. 2. Il paragrafo 1 non si applica ad eventuali impegni specifici in materia di telecomunicazioni di base inseriti nell'Elenco di un Membro. --------------- 1 Il presente paragrafo va inteso nel senso che ciascun Membro garantira' che gli obblighi derivanti dal presente allegato siano eseguiti nei confronti di fornitori di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, mediante l'adozione di qualsivoglia misura. 2 Il termine "non discriminatorio" e' da intendersi con riferimento al trattamento della nazione piu' favorita e al trattamento nazionale, come definiti nell'Accordo, nonche' con riferimento all'uso specifico settoriale del termine, nel senso di "termini e condizioni che non siano meno favorevoli di quelli accordati a qualsiasi altro