(All. 1B - Accordo - Art. V)
                             Articolo V 
                       Integrazione economica 
1. Il presente Accordo non impedisce ai suoi Membri di  sottoscrivere
o stipulare un accordo che liberalizzi gli scambi di servizi tra le 
parti contraenti, purche' tale accordo 
     a) copra un numero sostanziale di settori, 1 e 
     b) preveda l'assenza o l'eliminazione, in misura sostanziale, 
         di qualsivoglia discriminazione, ai sensi dell'articolo 
         XVII, tra le parti contraenti, nei settori  di  applicazione
di cui alla lettera a), attraverso 
     i) la revoca di misure discriminatorie esistenti e/o 
    ii) il divieto di introdurre misure discriminatorie nuove o piu' 
         severe, 
all'entrata in vigore dell'accordo stesso o nell'arco di  un  congruo
periodo di tempo, salvo per misure consentite ai sensi degli articoli
XI, XII, XIV e XIV bis. 
2. Nel valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo
1, lettera b), l'accordo potra' essere considerato in rapporto ad  un
piu' ampio processo  di  integrazione  economica  o  liberalizzazione
degli scambi tra i paesi interessati. 
3. a) Ove i paesi in via di sviluppo siano  parti  contraenti  di  un
         accordo ai sensi del paragrafo 1, e' opportuno adottare  una
         certa flessibilita' in merito alle  condizioni  indicate  al
         paragrafo 1, in particolare con riferimento alla lettera  b)
         dello stesso, in relazione al livello di sviluppo dei  paesi
         interessati,  in   generale   e   in   singoli   settori   e
         sottosettori. 
     b) In deroga a quanto disposto dal paragrafo 6, nel caso di un 
         accordo del tipo citato al paragrafo 1, che interessi 
         esclusivamente paesi in via di sviluppo, puo' essere 
         concesso un trattamento piu' favorevole a persone giuridiche 
         possedute  controllate  da  persone  fisiche   delle   parti
contraenti. 
4. Qualsiasi accordo di cui al paragrafo 1 e' finalizzato a  favorire
gli scambi tra le parti contraenti e non innalza il livello  generale
delle barriere agli scambi di  servizi,  nell'ambito  dei  rispettivi
settori e sottosettori, nei confronti di Membri estranei all'accordo,
rispetto al livello esistente prima della sua stipulazione. 
5. Se, in  occasione  della  conclusione,  dell'ampliamento  o  della
modifica sostanziale di un accordo  ai  sensi  del  paragrafo  1,  un
Membro intende revocare o modificare un impegno specifico in  maniera
incompatibile con i termini e le condizioni indicati nel suo  elenco,
esso fornisce un preavviso di almeno  90  giorni  in  merito  a  tale
modifica o revoca e applica la procedura  di  cui  all'articolo  XXI,
paragrafi 2, 3 e 4. 
6. Un prestatore di servizi di qualsiasi altro Membro,  che  sia  una
persona giuridica costituita  ai  sensi  delle  leggi  di  una  parte
contraente di un  accordo  di  cui  al  paragrafo  1  ha  diritto  al
trattamento  concesso  a  norma  di  tale  accordo,  purche'   svolga
un'attivita'  commerciale  sostanziale  nel  territorio  delle  parti
contraenti dello stesso. 
7. a) I Membri che sono parti di un accordo di  cui  al  paragrafo  1
         provvedono a dare tempestiva notifica al Consiglio  per  gli
         scambi di servizi  circa  tale  accordo,  nonche'  eventuali
         ampliamenti o modifiche dello stesso, provvedendo inoltre  a
         fornire al Consiglio tutte le informazioni pertinenti che lo
         stesso possa richiedere. Il Consiglio costituira' un  gruppo
         di  lavoro  incaricato  di   esaminare   l'accordo,   ovvero
         l'ampliamento o la modifica dello stesso e di  informare  il
         Consiglio in merito alla sua  conformita'  con  il  presente
         articolo. 
     b) I Membri che sono parti di un accordo di cui al paragrafo 1, 
         da attuare sulla base di un programma di tempi, forniscono 
         al Consiglio per gli scambi di servizi dei rapporti 
         periodici in merito alla sua attuazione. Il Consiglio, ove 
         lo ritenga necessario, puo' costituire un gruppo  di  lavoro
incaricato di esaminare tali rapporti. 
     c) Sulla base dei rapporti dei gruppi di lavoro di cui alle 
         lettere a) e b), il Consiglio puo' formulare raccomandazioni
alle parti, ove lo ritenga opportuno. 
8. I Membri che sono  parti  contraenti  di  un  accordo  di  cui  al
paragrafo  1  non  possono  richiedere  un  indennizzo  per  vantaggi
commerciali che possano derivare ad altri Membri da tale accordo. 
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1 Questa condizione e' da intendersi in termini di numero di settori,
volume di scambi interessati e modalita'