Articolo V Integrazione economica 1. Il presente Accordo non impedisce ai suoi Membri di sottoscrivere o stipulare un accordo che liberalizzi gli scambi di servizi tra le parti contraenti, purche' tale accordo a) copra un numero sostanziale di settori, 1 e b) preveda l'assenza o l'eliminazione, in misura sostanziale, di qualsivoglia discriminazione, ai sensi dell'articolo XVII, tra le parti contraenti, nei settori di applicazione di cui alla lettera a), attraverso i) la revoca di misure discriminatorie esistenti e/o ii) il divieto di introdurre misure discriminatorie nuove o piu' severe, all'entrata in vigore dell'accordo stesso o nell'arco di un congruo periodo di tempo, salvo per misure consentite ai sensi degli articoli XI, XII, XIV e XIV bis. 2. Nel valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), l'accordo potra' essere considerato in rapporto ad un piu' ampio processo di integrazione economica o liberalizzazione degli scambi tra i paesi interessati. 3. a) Ove i paesi in via di sviluppo siano parti contraenti di un accordo ai sensi del paragrafo 1, e' opportuno adottare una certa flessibilita' in merito alle condizioni indicate al paragrafo 1, in particolare con riferimento alla lettera b) dello stesso, in relazione al livello di sviluppo dei paesi interessati, in generale e in singoli settori e sottosettori. b) In deroga a quanto disposto dal paragrafo 6, nel caso di un accordo del tipo citato al paragrafo 1, che interessi esclusivamente paesi in via di sviluppo, puo' essere concesso un trattamento piu' favorevole a persone giuridiche possedute controllate da persone fisiche delle parti contraenti. 4. Qualsiasi accordo di cui al paragrafo 1 e' finalizzato a favorire gli scambi tra le parti contraenti e non innalza il livello generale delle barriere agli scambi di servizi, nell'ambito dei rispettivi settori e sottosettori, nei confronti di Membri estranei all'accordo, rispetto al livello esistente prima della sua stipulazione. 5. Se, in occasione della conclusione, dell'ampliamento o della modifica sostanziale di un accordo ai sensi del paragrafo 1, un Membro intende revocare o modificare un impegno specifico in maniera incompatibile con i termini e le condizioni indicati nel suo elenco, esso fornisce un preavviso di almeno 90 giorni in merito a tale modifica o revoca e applica la procedura di cui all'articolo XXI, paragrafi 2, 3 e 4. 6. Un prestatore di servizi di qualsiasi altro Membro, che sia una persona giuridica costituita ai sensi delle leggi di una parte contraente di un accordo di cui al paragrafo 1 ha diritto al trattamento concesso a norma di tale accordo, purche' svolga un'attivita' commerciale sostanziale nel territorio delle parti contraenti dello stesso. 7. a) I Membri che sono parti di un accordo di cui al paragrafo 1 provvedono a dare tempestiva notifica al Consiglio per gli scambi di servizi circa tale accordo, nonche' eventuali ampliamenti o modifiche dello stesso, provvedendo inoltre a fornire al Consiglio tutte le informazioni pertinenti che lo stesso possa richiedere. Il Consiglio costituira' un gruppo di lavoro incaricato di esaminare l'accordo, ovvero l'ampliamento o la modifica dello stesso e di informare il Consiglio in merito alla sua conformita' con il presente articolo. b) I Membri che sono parti di un accordo di cui al paragrafo 1, da attuare sulla base di un programma di tempi, forniscono al Consiglio per gli scambi di servizi dei rapporti periodici in merito alla sua attuazione. Il Consiglio, ove lo ritenga necessario, puo' costituire un gruppo di lavoro incaricato di esaminare tali rapporti. c) Sulla base dei rapporti dei gruppi di lavoro di cui alle lettere a) e b), il Consiglio puo' formulare raccomandazioni alle parti, ove lo ritenga opportuno. 8. I Membri che sono parti contraenti di un accordo di cui al paragrafo 1 non possono richiedere un indennizzo per vantaggi commerciali che possano derivare ad altri Membri da tale accordo. ----------------- 1 Questa condizione e' da intendersi in termini di numero di settori, volume di scambi interessati e modalita'