Articolo V bis Accordi per l'integrazione dei mercati del lavoro Il presente Accordo non impedisce ai suoi Membri di stipulare accordi che sanciscano la piena integrazione 2 dei mercati del lavoro tra le parti contraenti degli stessi, purche' tali accordi: a) prevedano l'esonero per i cittadini delle parti contraenti da obblighi concernenti residenza e permesso di lavoro; b) siano notificati al Consiglio per gli scambi di servizi.