(All. 1B-Accordo -Art.V bis)
                           Articolo V bis 
          Accordi per l'integrazione dei mercati del lavoro 
   Il presente Accordo non impedisce  ai  suoi  Membri  di  stipulare
accordi che sanciscano la piena integrazione 2 dei mercati del lavoro
tra le parti contraenti degli stessi, purche' tali accordi: 
    a) prevedano l'esonero per i cittadini delle parti contraenti da 
         obblighi concernenti residenza e permesso di lavoro; 
     b) siano notificati al Consiglio per gli scambi di servizi.