Articolo VI Regolamentazione interna 1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascun Membro garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale. 2. a) Ciascun Membro mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvederanno, su richiesta di un fornitore di servizi interessato, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. ove le procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alle decisioni amministrative in questione, il Membro garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale. b) Le disposizioni di cui alla lettera a) non sono da interpretarsi nel senso di imporre ai Membri di istituire tali tribunali o procedure nei casi in cui cio' sarebbe incompatibile con la loro struttura costituzionale ovvero con la natura del loro sistema giuridico. 3. Qualora sia necessaria l'autorizzazione per la fornitura di un servizio in merito al quale e' stato assunto un impegno specifico, le autorita' competenti del Membro interessato provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi di leggi e regolamenti nazionali, ad informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorita' competenti del Membro forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti la situazione della pratica. 4. Nell'intento di garantire che le misure relative a requisiti obbligatori e procedure, nonche' alle norme tecniche e agli obblighi di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Consiglio per gli scambi di servizi formula, attraverso organismi opportunamente costituiti, le norme che possano risultare necessarie, finalizzate a garantire che tali obblighi, tra l'altro: a) siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacita' di fornire il servizio, b) non siano piu' onerosi di quanto necessario per garantire la qualita' del servizio; c) nel caso di procedure di concessione di licenza, non rappresentino di per se stessi una limitazione alla fornitura del servizio. 5. a) Nei settori nei quali un Membro abbia assunto impegni specifici, in attesa dell'entrata in vigore della normativa formulata in relazione agli stessi ai sensi del paragrafo 4, il Membro si astiene dall'imporre obblighi in materia di licenze e requisiti nonche' norme tecniche che annullino o compromettano tali impegni specifici, in una maniera i) non conforme ai criteri definiti al paragrafo 4, lettere a) b) o c); e ii) che non si sarebbe potuta ragionevolmente prevedere da parte di quel Membro al momento dell'assunzione degli impegni specifici nei settori in questione. b) Nel determinare se un Membro e' conforme agli obblighi previsti al paragrafo 5, lettera a), si terra' conto delle norme stabilite da organizzazioni pertinenti 3 applicate da tale Membro. 6. Nei settori in cui vengano assunti impegni specifici relativamente a servizi professionali, ciascun Membro deve prevedere procedure adeguate per la verifica della competenza dei professionisti di un altro Membro. ----------------- 2 Di norma, questo tipo di accordo di integrazione conferisce ai cittadini delle parti interessate il diritto di 3 Il termine "organizzazioni internazionali pertinenti" si riferisce a organismi internazionali ai quali possono Segue frase illeggibile