(All. 1B - Accordo - Art.VI)
                             Articolo VI 
                      Regolamentazione interna 
1.  Nei  settori  oggetto  di  impegni  specifici,   ciascun   Membro
garantisce che tutte le misure di applicazione  generale  concernenti
gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, 
obiettivo ed imparziale. 
2. a) Ciascun Membro mantiene o  istituisce,  non  appena  possibile,
         procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi
         che provvederanno, su richiesta di un fornitore  di  servizi
         interessato,   alla   tempestiva   verifica   di   decisioni
         amministrative concernenti gli scambi di servizi e,  se  del
         caso, alla definizione di opportuni rimedi. ove le procedure
         non siano indipendenti  dall'ente  preposto  alle  decisioni
         amministrative in questione, il  Membro  garantisce  che  le
         procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo  e
         imparziale. 
     b) Le disposizioni di cui alla lettera a) non sono da 
         interpretarsi nel senso di imporre ai Membri di istituire 
         tali tribunali o procedure nei casi in cui cio' sarebbe 
         incompatibile con la loro  struttura  costituzionale  ovvero
con la natura del loro sistema giuridico. 
3. Qualora sia necessaria l'autorizzazione per  la  fornitura  di  un
servizio in merito al quale e' stato assunto un impegno specifico, le
autorita' competenti del  Membro  interessato  provvedono,  entro  un
termine ragionevole dopo la presentazione di  una  domanda  giudicata
completa ai sensi di leggi e regolamenti nazionali, ad  informare  il
richiedente in merito alla decisione riguardante la sua  domanda.  Su
richiesta  del  richiedente,  le  autorita'  competenti  del   Membro
forniscono,  senza  inutili  ritardi,  informazioni  concernenti   la
situazione della pratica. 
4. Nell'intento di garantire  che  le  misure  relative  a  requisiti
obbligatori e procedure, nonche' alle norme tecniche e agli  obblighi
di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi,
il Consiglio per gli scambi di servizi formula, attraverso  organismi
opportunamente costituiti, le norme che possano risultare necessarie,
finalizzate a garantire che tali obblighi, tra l'altro: 
     a) siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la 
         competenza e la capacita' di fornire il servizio, 
     b) non siano piu' onerosi di quanto necessario per garantire la 
         qualita' del servizio; 
     c) nel caso di procedure di concessione di licenza, non 
         rappresentino  di  per  se  stessi  una   limitazione   alla
fornitura del servizio. 
5. a) Nei settori  nei  quali  un  Membro   abbia   assunto   impegni
         specifici, in attesa dell'entrata in vigore della  normativa
         formulata in relazione agli stessi ai sensi del paragrafo 4,
         il Membro si astiene dall'imporre  obblighi  in  materia  di
         licenze e requisiti nonche' norme tecniche che  annullino  o
         compromettano tali impegni specifici, in una maniera 
        i) non conforme ai criteri definiti al paragrafo 4, lettere 
             a) b) o c); e 
        ii) che non si sarebbe potuta ragionevolmente prevedere da 
                parte di quel Membro al momento dell'assunzione degli 
             impegni specifici nei settori in questione. 
     b) Nel determinare se un Membro e' conforme agli obblighi 
         previsti al paragrafo 5, lettera a), si terra' conto delle 
         norme stabilite da organizzazioni pertinenti 3 applicate  da
tale Membro. 
6. Nei settori in cui vengano assunti impegni specifici relativamente
a servizi professionali,  ciascun  Membro  deve  prevedere  procedure
adeguate per la verifica della competenza dei  professionisti  di  un
altro Membro. 
----------------- 
 
2 Di norma, questo tipo di  accordo  di  integrazione  conferisce  ai
cittadini delle parti interessate il diritto di 
3 Il termine "organizzazioni internazionali pertinenti" si  riferisce
a organismi internazionali ai quali possono 
Segue frase illeggibile