Articolo VII Riconoscimento 1. Ai fini dell'adempimento, in tutto o in parte, delle norme o dei criteri adottati per l'autorizzazione, la concessione di licenze o di certificati di prestatori di servizi, e fermi restando gli obblighi di cui al paragrafo 3, i Membri possono riconoscere la formazione o l'esperienza conseguita, i requisiti soddisfatti, ovvero le licenze o certificati concessi in un particolare paese. Il riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si potra' basare su un accordo o un'intesa con il paese interessato o potra' essere accordato unilateralmente. 2. Un Membro che e' parte contraente di un accordo o di un'intesa di cui al paragrafo 1, esistente o futuro, offre adeguate possibilita' ad altri Membri interessati di negoziare la loro adesione a tale accordo o intesa, ovvero di negoziarne altri comparabili con tale Membro. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da un Membro, quest'ultimo offre adeguate opportunita' a qualsivoglia altro Membro di dimostrare che la formazione, l'esperienza e le licenze o certificati ottenuti o i requisiti soddisfatti nel suo territorio debbano essere riconosciuti. 3. I Membri si astengono dall'accordare il riconoscimento secondo modalita' che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra paesi nell'applicazione di norme o criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o certificati dei prestatori di servizi, ovvero una limitazione dissimulata agli scambi di servizi. 4. Ciascun Membro provvede: a) entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto concerne, ad informare il Consiglio per gli scambi di servizi in merito alle misure esistenti in materia di riconoscimento e a dichiarare se tali misure sono basate su accordi o intese di cui al paragrafo 1; b) ad informare tempestivamente il Consiglio per gli scambi di servizi, con il maggior preavviso possibile, dell'apertura di trattative su un accordo o un'intesa di cui al paragrafo 1, al fine di offrire ad altri Membri un'adeguata opportunita' di manifestare il loro interesse a partecipare alle trattative prima che entrino in una fase sostanziale; c) ad informare tempestivamente il Consiglio per gli scambi di servizi in merito all'adozione di nuove misure in materia di riconoscimento ovvero all'introduzione di modifiche consistenti in quelle gia' esistenti, nonche' a dichiarare se le misure si basano su un accordo o un'intesa del tipo indicato al paragrafo 1. 5. Ogniqualvolta sia opportuno, il riconoscimento dovrebbe basarsi su criteri concordati a livello multilaterale. Ove necessario, i Membri operano in collaborazione con le organizzazioni intergovernative e non governative pertinenti, ai fini della definizione e dell'adozione di norme e criteri internazionali comuni in materia di riconoscimento, nonche' norme internazionali comuni per l'esercizio di attivita' commerciali e professionali nel settore dei servizi.