(All. 1B - Accordo -Art.VII)
                            Articolo VII 
                           Riconoscimento 
1. Ai fini dell'adempimento, in tutto o in parte, delle norme  o  dei
criteri adottati per l'autorizzazione, la concessione di licenze o di
certificati di prestatori di servizi, e fermi restando  gli  obblighi
di cui al paragrafo 3, i Membri possono riconoscere la  formazione  o
l'esperienza conseguita, i requisiti soddisfatti, ovvero le licenze o
certificati concessi in  un  particolare  paese.  Il  riconoscimento,
ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si
potra' basare su un accordo o un'intesa con il  paese  interessato  o
potra' essere accordato unilateralmente. 
2. Un Membro che e' parte contraente di un accordo o di un'intesa  di
cui al paragrafo 1, esistente o futuro, offre  adeguate  possibilita'
ad altri Membri interessati di negoziare  la  loro  adesione  a  tale
accordo o intesa, ovvero di negoziarne  altri  comparabili  con  tale
Membro. Ove il riconoscimento venga  accordato  autonomamente  da  un
Membro, quest'ultimo offre adeguate opportunita' a qualsivoglia altro
Membro di dimostrare che la formazione, l'esperienza e le  licenze  o
certificati ottenuti o i requisiti  soddisfatti  nel  suo  territorio
debbano essere riconosciuti. 
3. I Membri si astengono  dall'accordare  il  riconoscimento  secondo
modalita' che costituirebbero un mezzo di discriminazione  tra  paesi
nell'applicazione  di  norme  o  criteri  per  l'autorizzazione,   la
concessione di licenze  o  certificati  dei  prestatori  di  servizi,
ovvero una limitazione dissimulata agli scambi di servizi. 
4. Ciascun Membro provvede: 
     a) entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo 
         OMC per quanto concerne, ad informare il Consiglio per gli 
         scambi di servizi in merito alle misure esistenti in materia 
         di riconoscimento e a dichiarare se tali misure sono  basate
su accordi o intese di cui al paragrafo 1; 
     b) ad informare tempestivamente il Consiglio per gli scambi di 
         servizi, con il maggior preavviso possibile, dell'apertura 
         di trattative su un accordo o un'intesa di cui al paragrafo 
         1, al fine di offrire ad altri Membri un'adeguata 
         opportunita' di manifestare il loro interesse a  partecipare
alle trattative prima che entrino in una fase sostanziale; 
     c) ad informare tempestivamente il Consiglio per gli scambi di 
         servizi in merito all'adozione di nuove misure in materia di 
         riconoscimento ovvero all'introduzione di modifiche 
         consistenti in quelle gia' esistenti, nonche' a dichiarare 
         se le misure si basano su un accordo o  un'intesa  del  tipo
indicato al paragrafo 1. 
5. Ogniqualvolta sia opportuno, il riconoscimento dovrebbe basarsi su
criteri concordati a livello multilaterale. Ove necessario, i  Membri
operano in collaborazione con le  organizzazioni  intergovernative  e
non governative pertinenti, ai fini della definizione e dell'adozione
di  norme   e   criteri   internazionali   comuni   in   materia   di
riconoscimento, nonche' norme internazionali comuni  per  l'esercizio
di attivita' commerciali e professionali nel settore dei servizi.