Articolo VIII Monopoli e prestatori esclusivi di servizi 1. Ciascun Membro garantisce che i fornitori di servizi in regime di monopolio nell'ambito del suo territorio non agiscano, nel fornire il servizio nel mercato di pertinenza, in modo incompatibile con gli obblighi assunti da tale Membro a norma dell'articolo II e di impegni specifici. 2. Ove un fornitore monopolista di un Membro operi in condizioni di concorrenza, direttamente o attraverso una societa' collegata, nell'erogazione di un servizio che non rientra nei suoi diritti di monopolio ed e' soggetto agli impegni specifici assunti da tale Membro, quest'ultimo garantisce che il fornitore in questione non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio in maniera incompatibile con tali impegni. 3. Su richiesta di un Membro che abbia motivo di ritenere che un fornitore monopolista di un altro Membro operi in modo incompatibile con il paragrafo 1 o 2, il Consiglio per gli scambi di servizi puo' chiedere al Membro che nomina, tiene in essere o autorizza tale fornitore, di fornire informazioni specifiche in merito alle attivita' pertinenti. 4. Ove, successivamente alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, un Membro conceda diritti di monopolio per la fornitura di un servizio oggetto dei suoi impegni specifici, tale Membro deve darne notifica al Consiglio per gli scambi di servizi, al piu' tardi tre mesi prima della data prevista per la concessione dei diritti di monopolio, restando inteso che si applicano le disposizioni dell'articolo XXI, paragrafi 2, 3 e 4. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi di prestatori esclusivi di servizi, ove un Membro, in via formale o di fatto a) autorizzi o nomini un numero limitato di prestatori di servizi e b) impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra tali fornitori nel suo territorio.