(All. 1B -Accordo-Art.VIII)
                            Articolo VIII 
             Monopoli e prestatori esclusivi di servizi 
1. Ciascun Membro garantisce che i fornitori di servizi in regime  di
monopolio nell'ambito del suo territorio non agiscano, nel fornire il
servizio nel mercato di pertinenza, in  modo  incompatibile  con  gli
obblighi assunti da tale Membro a norma dell'articolo II e di impegni
specifici. 
2. Ove un fornitore monopolista di un Membro operi in  condizioni  di
concorrenza,  direttamente  o  attraverso  una  societa'   collegata,
nell'erogazione di un servizio che non rientra nei  suoi  diritti  di
monopolio ed e' soggetto  agli  impegni  specifici  assunti  da  tale
Membro, quest'ultimo garantisce che il  fornitore  in  questione  non
abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio
in maniera incompatibile con tali impegni. 
3. Su richiesta di un Membro che abbia  motivo  di  ritenere  che  un
fornitore monopolista di un altro Membro operi in modo  incompatibile
con il paragrafo 1 o 2, il Consiglio per gli scambi di  servizi  puo'
chiedere al Membro che nomina,  tiene  in  essere  o  autorizza  tale
fornitore,  di  fornire  informazioni  specifiche  in   merito   alle
attivita' pertinenti. 
4. Ove, successivamente alla data di entrata in  vigore  dell'Accordo
OMC, un Membro conceda diritti di monopolio per la  fornitura  di  un
servizio oggetto dei suoi impegni specifici, tale Membro  deve  darne
notifica al Consiglio per gli scambi di servizi, al  piu'  tardi  tre
mesi prima della data prevista per  la  concessione  dei  diritti  di
monopolio,  restando  inteso  che  si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo XXI, paragrafi 2, 3 e 4. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi
di prestatori esclusivi di servizi, ove un Membro, in via  formale  o
di fatto a) autorizzi o nomini un numero limitato  di  prestatori  di
servizi e b) impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra  tali
fornitori nel suo territorio.