(All. 1B - Accordo -Art.IX)
                             Articolo IX 
                         Prassi commerciali 
1. I Membri riconoscono che determinate prassi  commerciali  adottate
da prestatori di servizi, diverse da quelle contemplate dall'articolo
VIII, possono frenare la concorrenza e  di  conseguenza  limitare  il
commercio dei servizi. 
2. Su richiesta di qualsivoglia altro Membro, ciascun Membro  procede
a consultazioni nell'intento di sopprimere eventuali prassi di cui al
paragrafo  1.  Il  Membro  interessato  considera  a  fondo   e   con
comprensione tale richiesta e  collabora  fornendo  informazioni  non
confidenziali  di  dominio  pubblico  pertinenti  alla   materia   in
questione.  Il  Membro   interessato   fornisce   inoltre   ulteriori
informazioni disponibili al Membro richiedente, ferme restando le sue
leggi nazionali e la  conclusione  di  un  accordo  soddisfacente  in
merito alla tutela di informazioni  riservate  da  parte  del  Membro
richiedente.