(All. 1C - Accordo - Art. 1)
                            ALLEGATO 1 C 
                ACCORDO SUGLI ASPETTI DEI DIRITTI DI 
           PROPRIETA' INTELLETTUALE ATTINENTI AL COMMERCIO 
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI 
PARTE II NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO 
           DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE 
           1. Diritto d'autore e diritti connessi 
           2. Marchi 
           3. Indicazioni geografiche 
           4. Disegni industriali 
           5. Brevetti 
           6. Topografie di prodotti a semiconduttori 
           7. Protezione di informazioni segrete 
           8. Controllo delle pratiche anticoncorrenziali nel campo 
           delle licenze contrattuali 
PARTE III TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE 
           1. Obblighi generali 
           2. Procedimenti e rimedi civili e amministrativi 
           3. Misure provvisorie 
           4. Disposizioni speciali in materia di misure alla 
               frontiera 
           5. Procedimenti penali 
PARTE IV ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' 
           INTELLETTUALE E RELATIVE PROCEDURE INTER PARTES 
PARTE V PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
PARTE VII DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI: DISPOSIZIONI FINALI 
                      ACCORDO SUGLI ASPETTI DEI 
     DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ATTINENTI AL COMMERCIO 
I Membri, 
   desiderosi  di  ridurre  le  distorsioni  e  gli  impedimenti  nel
commercio  internazionale  e  tenendo  conto  della   necessita'   di
promuovere una protezione sufficiente  ed  efficace  dei  diritti  di
proprieta' intellettuale nonche' di fare in modo che le misure  e  le
procedure intese a tutelare i diritti di proprieta' intellettuale non
diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi; 
   riconoscendo,  a  tal  fine,  la  necessita'  di  nuove  regole  e
normative riguardanti: 
   a) l'applicabilita' dei principi fondamentali del GATT 1994 e dei 
       pertinenti accordi o convenzioni internazionali in materia  di
proprieta' intellettuale; 
   b) la predisposizione di norme e principi adeguati in materia di 
       esistenza, ambito  ed  esercizio  dei  diritti  di  proprieta'
intellettuale attinenti al commercio; 
   c) la predisposizione di mezzi appropriati ed efficaci per 
       tutelare i diritti di proprieta' intellettuale attinenti al 
       commercio,  tenuto  conto  delle  differenze  tra  i   sistemi
giuridici nazionali; 
   d) la predisposizione di procedure rapide ed efficaci per la 
       prevenzione e la risoluzione multilaterale delle  controversie
tra governi; e 
   e) disposizioni transitorie intese a favorire la piu' completa 
       partecipazione ai risultati dei negoziati; 
   riconoscendo la necessita' di un quadro multilaterale di principi,
regole e norme attinenti  al  commercio  internazionale  delle  merci
contraffatte; 
   riconoscendo  che  i  diritti  di  proprieta'  intellettuale  sono
diritti privati; 
   riconoscendo i fondamentali obiettivi di  carattere  pubblico  dei
regimi nazionali di protezione della  proprieta'  intellettuale,  ivi
compresi gli obiettivi in materia di tecnologia e sviluppo; 
   riconoscendo inoltre le speciali esigenze dei paesi meno  avanzati
Membri,   cui   occorre   accordare    la    massima    flessibilita'
nell'attuazione interna di leggi e regolamenti onde consentir loro di
crearsi una base tecnologica solida ed efficiente; 
   sottolineando l'importanza di  ridurre  le  tensioni  mediante  un
rafforzato impegno a risolvere le  controversie  sulle  questioni  di
proprieta' intellettuale attinenti al commercio attraverso  procedure
multilaterali; 
   desiderosi di instaurare una relazione di reciproco  sostegno  tra
l'OMC e l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale  (in
appresso  denominata  OMPI)   e   altre   competenti   organizzazioni
internazionali, 
   hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
                   Natura e ambito degli obblighi 
1. I Membri danno esecuzione alle disposizioni del presente  Accordo.
Essi hanno la facolta', ma  non  l'obbligo,  di  attuare  nelle  loro
legislazioni una  protezione  piu'  ampia  di  quanto  richiesto  dal
presente Accordo,  purche'  tale  protezione  non  contravvenga  alle
disposizioni  dello  stesso.  Essi  inoltre  hanno  la  facolta'   di
determinare le appropriate modalita' di attuazione delle disposizioni
del presente Accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e  pro-
cedure. 
2.  Ai  fini  del   presente   Accordo,   l'espressione   "proprieta'
intellettuale"   comprende   tutte   le   categorie   di   proprieta'
intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7. 
3. Ciascun  Membro  accorda  il  trattamento  previsto  dal  presente
Accordo ai cittadini degli altri Membri 1 . Per  quanto  riguarda  il
relativo  diritto  di  proprieta'   intellettuale,   si   considerano
cittadini degli altri Membri le  persone  fisiche  o  giuridiche  che
soddisfano i criteri di ammissibilita' alla protezione  di  cui  alla
Convenzione di Parigi (1967), alla Convenzione di Berna (1971),  alla
Convenzione di Roma e al Trattato sulla proprieta'  intellettuale  in
materia di semiconduttori, sempreche' tutti i Membri dell'OMC fossero
membri di tali convenzioni 2  .  I  Membri  che  si  avvalgono  delle
possibilita' di cui all'articolo a, paragrafo  3  o  all'articolo  6,
paragrafo 2 della Convenzione di Roma ne danno notifica conformemente
a dette disposizioni al Consiglio per  gli  aspetti  dei  diritti  di
proprieta' intellettuale attinenti al commercio ("Consiglio TRIPS").