ALLEGATO 1 C ACCORDO SUGLI ASPETTI DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ATTINENTI AL COMMERCIO PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI PARTE II NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE 1. Diritto d'autore e diritti connessi 2. Marchi 3. Indicazioni geografiche 4. Disegni industriali 5. Brevetti 6. Topografie di prodotti a semiconduttori 7. Protezione di informazioni segrete 8. Controllo delle pratiche anticoncorrenziali nel campo delle licenze contrattuali PARTE III TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE 1. Obblighi generali 2. Procedimenti e rimedi civili e amministrativi 3. Misure provvisorie 4. Disposizioni speciali in materia di misure alla frontiera 5. Procedimenti penali PARTE IV ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E RELATIVE PROCEDURE INTER PARTES PARTE V PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE PARTE VII DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI: DISPOSIZIONI FINALI ACCORDO SUGLI ASPETTI DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ATTINENTI AL COMMERCIO I Membri, desiderosi di ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale e tenendo conto della necessita' di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprieta' intellettuale nonche' di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprieta' intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi; riconoscendo, a tal fine, la necessita' di nuove regole e normative riguardanti: a) l'applicabilita' dei principi fondamentali del GATT 1994 e dei pertinenti accordi o convenzioni internazionali in materia di proprieta' intellettuale; b) la predisposizione di norme e principi adeguati in materia di esistenza, ambito ed esercizio dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio; c) la predisposizione di mezzi appropriati ed efficaci per tutelare i diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, tenuto conto delle differenze tra i sistemi giuridici nazionali; d) la predisposizione di procedure rapide ed efficaci per la prevenzione e la risoluzione multilaterale delle controversie tra governi; e e) disposizioni transitorie intese a favorire la piu' completa partecipazione ai risultati dei negoziati; riconoscendo la necessita' di un quadro multilaterale di principi, regole e norme attinenti al commercio internazionale delle merci contraffatte; riconoscendo che i diritti di proprieta' intellettuale sono diritti privati; riconoscendo i fondamentali obiettivi di carattere pubblico dei regimi nazionali di protezione della proprieta' intellettuale, ivi compresi gli obiettivi in materia di tecnologia e sviluppo; riconoscendo inoltre le speciali esigenze dei paesi meno avanzati Membri, cui occorre accordare la massima flessibilita' nell'attuazione interna di leggi e regolamenti onde consentir loro di crearsi una base tecnologica solida ed efficiente; sottolineando l'importanza di ridurre le tensioni mediante un rafforzato impegno a risolvere le controversie sulle questioni di proprieta' intellettuale attinenti al commercio attraverso procedure multilaterali; desiderosi di instaurare una relazione di reciproco sostegno tra l'OMC e l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (in appresso denominata OMPI) e altre competenti organizzazioni internazionali, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Natura e ambito degli obblighi 1. I Membri danno esecuzione alle disposizioni del presente Accordo. Essi hanno la facolta', ma non l'obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione piu' ampia di quanto richiesto dal presente Accordo, purche' tale protezione non contravvenga alle disposizioni dello stesso. Essi inoltre hanno la facolta' di determinare le appropriate modalita' di attuazione delle disposizioni del presente Accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e pro- cedure. 2. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "proprieta' intellettuale" comprende tutte le categorie di proprieta' intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7. 3. Ciascun Membro accorda il trattamento previsto dal presente Accordo ai cittadini degli altri Membri 1 . Per quanto riguarda il relativo diritto di proprieta' intellettuale, si considerano cittadini degli altri Membri le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i criteri di ammissibilita' alla protezione di cui alla Convenzione di Parigi (1967), alla Convenzione di Berna (1971), alla Convenzione di Roma e al Trattato sulla proprieta' intellettuale in materia di semiconduttori, sempreche' tutti i Membri dell'OMC fossero membri di tali convenzioni 2 . I Membri che si avvalgono delle possibilita' di cui all'articolo a, paragrafo 3 o all'articolo 6, paragrafo 2 della Convenzione di Roma ne danno notifica conformemente a dette disposizioni al Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio ("Consiglio TRIPS").