(All. 1C - Accordo -Art.10)
                             Articolo 10 
          Programmi per elaboratore e compilazioni di dati 
1. I programmi per  elaboratore,  in  codice  sorgente  o  in  codice
oggetto,  sono  protetti  come  opere  letterarie  ai   sensi   della
Convenzione di berna (1971). 
2. Le compilazioni di dati o altro materiale, in forma  leggibile  da
una macchina o in altra forma, che a causa della  selezione  o  della
disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali
sono protette come tali. La protezione, che non copre  i  dati  o  il
materiale  stesso,  non  pregiudica  diritti  d'autore  eventualmente
esistenti sui dati o sul materiale.