Articolo 11 Diritti di noleggio Almeno in relazione ai programmi per elaboratore e alle opere cinematografiche i Membri accordano agli autori e agli aventi causa il diritto di autorizzare o vietare il noleggio al pubblico di originali o copie delle opere protette. Un Membro e' esonerato da questo obbligo in relazione alle opere cinematografiche, a meno che il noleggio non abbia dato luogo ad una diffusa riproduzione di tali opere che comprometta sostanzialmente il diritto esclusivo di riproduzione conferito nello stesso Membro agli autori e ai loro aventi causa. Per quanto riguarda i programmi per elaboratore, questo obbligo non si applica ai casi in cui il programma medesimo non costituisca l'oggetto essenziale del noleggio.