(All. 1C - Accordo -Art.11)
                             Articolo 11 
                         Diritti di noleggio 
   Almeno in relazione ai programmi  per  elaboratore  e  alle  opere
cinematografiche i Membri accordano agli autori e agli  aventi  causa
il diritto di autorizzare  o  vietare  il  noleggio  al  pubblico  di
originali o copie delle opere protette. Un  Membro  e'  esonerato  da
questo obbligo in relazione alle opere cinematografiche, a  meno  che
il noleggio non abbia dato luogo ad una diffusa riproduzione di  tali
opere  che  comprometta  sostanzialmente  il  diritto  esclusivo   di
riproduzione conferito nello stesso Membro  agli  autori  e  ai  loro
aventi causa. Per quanto riguarda i programmi per elaboratore, questo
obbligo non si applica ai casi  in  cui  il  programma  medesimo  non
costituisca l'oggetto essenziale del noleggio.