(All. 1C - Accordo -Art.12)
                             Articolo 12 
                       Durata della protezione 
   Ogniqualvolta la durata della protezione di  un'opera,  eccettuate
le opere fotografiche o le opere delle arti applicate, sia  computata
su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata non
puo' essere inferiore a  50  anni  dalla  fine  dell'anno  civile  di
pubblicazione   autorizzata   dell'opera,   oppure,   qualora    tale
pubblicazione  non  intervenga  nei  suoi  50  anni  successivi  alla
realizzazione dell'opera, a 50 anni dalla fine  dell'anno  civile  di
realizzazione.