(All. 1C - Accordo -Art.14)
                             Articolo 14 
   Protezione degli artisti intepreti o esecutori, dei produttori 
di fonogrammi (registrazioni sonore) e degli organismi di 
radiodiffusione 
1. Per quanto riguarda la fissazione  della  loro  esecuzione  su  un
fonogramma, gli artisti interpreti o esecutori hanno la  facolta'  di
impedire, salvo proprio consenso, la fissazione della loro esecuzione
non  fissata  e  la  riproduzione  di  tale  fissazione,  nonche'  la
radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro  esecuzione
dal vivo. 
2. I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o  di
vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi. 
3. Gli organismi di radiodiffusione  hanno  il  diritto  di  vietare,
salvo  proprio  consenso,  le  seguenti  azioni:  la  fissazione,  la
riproduzione di fissazioni e le  riemissione  delle  loro  emissioni,
nonche' la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive. 
Se  i  Membri  non  accordano  tali   diritti   agli   organismi   di
radiodiffusione, danno ai titolari del diritto d'autore  sull'oggetto
delle emissioni la possibilita' di impedire le azioni suddette, fatte
salve le disposizioni della Convenzione di Berna (1971). 
4. Le disposizioni dell'articolo 11 in  relazione  ai  programmi  per
elaboratore  si  applicano,  mutatis  mutandis,  ai   produttori   di
fonogrammi e a qualsiasi altro titolare di diritti sui fonogrammi  ai
sensi delle legislazioni dei Membri. Se  al  15  aprile  1994  in  un
Membro vige un sistema di equo compenso dei titolari di  diritti  per
il noleggio di fonogrammi, tale sistema puo' essere mantenuto purche'
il noleggio di fonogrammi  non  comprometta  in  modo  sostanziale  i
diritti esclusivi di riproduzione dei titolari. 
5. La durata della protezione  concessa  dal  presente  Accordo  agli
artisti interpreti o esecutori  e  ai  produttori  di  fonogrammi  si
estende almeno fino alla fine di un  periodo  di  50  anni  computati
dalla fine dell'anno civile in cui e' stata fatta la fissazione o  ha
avuto luogo l'esecuzione. La  durata  della  protezione  concessa  ai
sensi del paragrafo 3 si  estende  per  almeno  20  anni  dalla  fine
dell'anno civile in cui l'emissione ha avuto luogo. 
6. Qualsiasi Membro puo', in relazione ai diritti di cui ai paragrafi
1, 2 e 3 prevedere condizioni, limitazioni, deroghe e riserve entro i
limiti  consentiti  dalla   Convenzione   di   Roma.   Tuttavia,   le
disposizioni dell'articolo 18 della Convenzione di  Berna  (1971)  si
applicano,  mutatis  mutandis,  anche  ai   diritti   degli   artisti
interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi sui fonogrammi.