(All. 1C - Accordo -Art.15)
                             Articolo 15 
                      Oggetto della protezione 
1.  Qualsiasi  segno,  o  combinazione  di  segni,  che  consenta  di
contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli  di
altre imprese, puo' costituire un marchio d'impresa. Tali  segni,  in
particolare parole, compresi  i  nomi  di  persone,  lettere,  cifre,
elementi figurativi  e  combinazioni  cromatiche,  nonche'  qualsiasi
combinazione di tali segni, sono idonei  ad  essere  registrati  come
marchi d'impresa.  Qualora  i  segni  siano  intrinsecamente  atti  a
distinguere  i  corrispondenti  beni  o  servizi,  i  Membri  possono
condizionare la registrabilita' al  carattere  distintivo  conseguito
con l'uso. Essi inoltre possono prescrivere, come condizione  per  la
registrazione, che i segni siano visivamente percettibili. 
2. Il paragrafo 1 non va interpretato nel senso di impedire ai Membri
di escludere dalla  registrazione  un  marchio  d'impresa  per  altri
motivi,  purche'  questi  non  pregiudichino  le  disposizioni  della
Convenzione di Parigi (1967). 
3.  I  Membri  possono  condizionare  la   registrabilita'   all'uso.
Tuttavia, l'uso effettivo di un marchio d'impresa non puo' costituire
un requisito per la presentazione di una  domanda  di  registrazione.
Una domanda non puo' essere respinta unicamente  per  il  motivo  che
l'uso previsto non ha avuto luogo prima della scadenza di un  periodo
di tre anni dalla data di presentazione. 
4. La natura dei prodotti  o  servizi  ai  quali  si  applichera'  un
marchio d'impresa non costituisce in alcun caso un  impedimento  alla
registrazione del marchio. 
5. I Membri pubblicano ciascun marchio prima  della  registrazione  o
subito dopo e offrono ragionevoli possibilita' di presentare  istanze
di annullamento della registrazione. Inoltre, essi possono  accordare
la possibilita' di contestare la registrazione del marchio.