Articolo 15 Oggetto della protezione 1. Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, puo' costituire un marchio d'impresa. Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonche' qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati come marchi d'impresa. Qualora i segni siano intrinsecamente atti a distinguere i corrispondenti beni o servizi, i Membri possono condizionare la registrabilita' al carattere distintivo conseguito con l'uso. Essi inoltre possono prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili. 2. Il paragrafo 1 non va interpretato nel senso di impedire ai Membri di escludere dalla registrazione un marchio d'impresa per altri motivi, purche' questi non pregiudichino le disposizioni della Convenzione di Parigi (1967). 3. I Membri possono condizionare la registrabilita' all'uso. Tuttavia, l'uso effettivo di un marchio d'impresa non puo' costituire un requisito per la presentazione di una domanda di registrazione. Una domanda non puo' essere respinta unicamente per il motivo che l'uso previsto non ha avuto luogo prima della scadenza di un periodo di tre anni dalla data di presentazione. 4. La natura dei prodotti o servizi ai quali si applichera' un marchio d'impresa non costituisce in alcun caso un impedimento alla registrazione del marchio. 5. I Membri pubblicano ciascun marchio prima della registrazione o subito dopo e offrono ragionevoli possibilita' di presentare istanze di annullamento della registrazione. Inoltre, essi possono accordare la possibilita' di contestare la registrazione del marchio.