(All. 1C - Accordo -Art.16)
                             Articolo 16 
                          Diritti conferiti 
1. Il titolare di un marchio registrato ha il  diritto  esclusivo  di
vietare ai terzi, salvo proprio  consenso,  di  usare  nel  commercio
segni identici o simili per prodotti o servizi identici  o  simili  a
quelli per i quali il marchio e' stato registrato, qualora  tale  uso
possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno
identico per prodotti o servizi identici si presume  che  vi  sia  un
rischio di confusione.  I  diritti  di  cui  sopra  non  pregiudicano
eventuali diritti anteriori, ne' compromettono la facolta' dei Membri
di concedere diritti di base all'uso. 
2. L'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi  (1967)  si  applica,
mutatis mutandis, ai servizi. Nel  determinare  la  rinomanza  di  un
marchio, i Membri tengono conto della notorieta' del  marchio  presso
il pubblico interessato, ivi compresa la  notorieta'  nel  Membro  in
questione conseguente alla promozione del marchio. 
3. L'articolo 16 bis della Convenzione di Parigi (1967)  si  applica,
mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non affini  a  quelli  per  i
quali un marchio e' stato registrato, purche' l'uso di  tale  marchio
in relazione a detti prodotti  o  servizi  indichi  un  nesso  tra  i
medesimi prodotti o servizi e il titolare del  marchio  registrato  e
purche' esista  il  rischio  che  tale  uso  possa  pregiudicare  gli
interessi del titolare del marchio registrato.