Articolo 2 Convenzioni in materia di proprieta' intellettuale 1. In relazione alle parti II, III e IV del presente Accordo, i Membri si conformano agli articoli da 1 a 12 e all'articolo 19 della Convenzione di Parigi (1967). 2. Nessuna disposizione delle parti da I a IV del presente Accordo pregiudica gli eventuali obblighi reciproci incombenti ai Membri in forza della Convenzione di Parigi, della Convenzione di Berna, della Convenzione di Roma e del Trattato sulla proprieta' intellettuale in materia di semiconduttori. ------------------- 1 Ai fini del presente Accordo per "cittadini" si intendono, nel caso di un distinto doganale Membro dell'OMC, le persone, fisiche o giuridiche, che sono domiciliate o che hanno uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in tale territorio doganale. 2 Ai fini del presente Accordo per "Convenzione di Parigi" si intende la Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, per "Convenzione di Parigi (1967)" il suo atto di Stoccolma del 14 luglio 1967, per "Convenzione di Berna" la "Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, per "Convenzione di Berna (1971)" il suo atto di Parigi del 24 luglio 1971, per "Convenzione di Roma" la Convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione firmata a Roma il 26 ottobre 1961, per "Trattato sulla proprieta' intellettuale in materia di semiconduttori" (Trattato IPIC) il Trattato sulla proprieta' intellettuale in materia di semiconduttori firmato a Washington il 26 maggio 1989 e per "Accordo OMC" l'accordo che istituisce l'OMC.