(All. 1C - Accordo - Art. 2)
                             Articolo 2 
         Convenzioni in materia di proprieta' intellettuale 
1. In relazione alle parti II, III  e  IV  del  presente  Accordo,  i
Membri si conformano agli articoli da 1 a 12 e all'articolo 19  della
Convenzione di Parigi (1967). 
2. Nessuna disposizione delle parti da I a IV  del  presente  Accordo
pregiudica gli eventuali obblighi reciproci incombenti ai  Membri  in
forza della Convenzione di Parigi, della Convenzione di Berna,  della
Convenzione di Roma e del Trattato sulla proprieta' intellettuale  in
materia di semiconduttori. 
 
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1 Ai fini del presente Accordo per "cittadini" si intendono, nel caso
   di un distinto doganale Membro dell'OMC,  le  persone,  fisiche  o
   giuridiche, che sono domiciliate  o  che  hanno  uno  stabilimento
   industriale o commerciale effettivo e  serio  in  tale  territorio
   doganale. 
 
2 Ai fini del presente Accordo per "Convenzione di Parigi" si intende
la  Convenzione  di  Parigi  per  la  protezione   della   proprieta'
industriale, per "Convenzione  di  Parigi  (1967)"  il  suo  atto  di
Stoccolma  del  14  luglio  1967,  per  "Convenzione  di  Berna"   la
"Convenzione di Berna per la  protezione  delle  opere  letterarie  e
artistiche, per "Convenzione di Berna (1971)" il suo atto  di  Parigi
del  24  luglio  1971,  per  "Convenzione  di  Roma"  la  Convenzione
internazionale  per  la  protezione  degli   artisti   interpreti   o
esecutori,  dei  produttori  di  fonogrammi  e  degli  organismi   di
radiodiffusione firmata a Roma il  26  ottobre  1961,  per  "Trattato
sulla  proprieta'  intellettuale  in   materia   di   semiconduttori"
(Trattato IPIC) il Trattato sulla proprieta' intellettuale in materia
di semiconduttori firmato a  Washington  il  26  maggio  1989  e  per
"Accordo OMC" l'accordo che istituisce l'OMC.