(All. 1C - Accordo -Art.22)
                             Articolo 22 
              Protezione delle indicazioni geografiche 
1. Ai fini del  presente  Accordo,  per  indicazioni  geografiche  si
intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario
del territorio di un Membro, o di una regione o  localita'  di  detto
territorio, quando una determinata qualita', la  notorieta'  o  altre
caratteristiche del prodotto siano essenzialmente  attribuibili  alla
sua origine geografica. 
2. In relazione alle indicazioni geografiche, i  Membri  prevedono  i
mezzi legali atti consentire alle parti interessate di impedire: 
    a) l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di 
        ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in 
        questione e' originario di un'area geografica diversa dal 
        vero luogo d'origine in modo tale da  ingannare  il  pubblico
sull'origine geografica del prodotto; 
    b) qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale 
        ai sensi dell'articolo 10 bis  della  Convenzione  di  Parigi
(1967). 
3. Un  Membro  rifiuta  o  dichiara  nella,  ex  officio  se  la  sua
legislazione  lo  consente  oppure  su   richiesta   di   una   parte
interessata, la registrazione di un marchio che contiene  o  consiste
in un'indicazione geografica in relazione a  prodotti  non  originari
del territorio indicato, se l'uso dell'indicazione  del  marchio  per
tali prodotti nel  Membro  in  questione  e'  tale  da  ingannare  il
pubblico sull'effettivo luogo d'origine. 
4. La protezione di cui ai paragrafi 1,  2  e  3  applicabile  contro
un'indicazione geografica  che,  per  quanto  letteralmente  vera  in
ordine al territorio,  alla  regione  o  alla  localita'  di  cui  il
prodotto e' originario, indica falsamente al pubblico che i  prodotti
sono originari di un altro territorio.