(All. 1C - Accordo -Art.23)
                             Articolo 23 
Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e  gli
                              alcolici 
1. Ciascun Membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti
interessate  di  impedire  l'uso  di  un'indicazione  geografica  che
identifichi dei vini  per  vini  non  originari  del  luogo  indicato
dall'indicazione  geografica  in  questione,  o   di   un'indicazione
geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non  originari
del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche se
la  vera  origine  dei  prodotti  e'  indicata  o  se   l'indicazione
geografica  e'  tradotta  o  e'  accompagnata  da  espressioni  quali
"genere", "tipo", "stile", "imitazione" o "simili". 
2. La registrazione di un marchio per vini che contenga o consista in
un'indicazione geografica che identifichi dei vini o  di  un  marchio
per alcolici che contenga o consista in un'indicazione geografica che
identifichi degli  alcolici  e'  rifiutata  o  dichiarata  nulla,  ex
officio se la legislazione di un Membro lo consente o su richiesta di
una parte interessata, per i vini o gli alcolici la cui  origine  non
corrisponda alle indicazioni. 
3. Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative  a  vini,  la
protezione viene accordata a ciascuna  indicazione,  fatte  salve  le
disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4. Ciascun Membro  determina
le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione
saranno distinte l'una dall'altra, tenendo conto della necessita'  di
fare in modo che i produttori  interessati  ricevano  un  trattamento
equo e che i consumatori non siano tratti in inganno. 
4. Al fine di facilitare la protezione delle indicazioni  geografiche
per i vini, verranno intrapresi negoziati in seno al Consiglio  TRIPS
riguardo alla creazione di un sistema  multilaterale  di  notifica  e
registrazione delle indicazioni geografiche per  i  vini  ammissibili
alla protezione nei Membri partecipanti al sistema.