(All. 1C - Accordo -Art.24)
                             Articolo 24 
                 Negoziati internazionali. Eccezioni 
1. I Membri convengono di avviare negoziati al fine di  aumentare  la
protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi  dell'articolo
23. Un Membro non puo' avvalersi delle disposizioni dei paragrafi  da
4 a 8 per rifiutare di condurre negoziati  o  di  concludere  accordi
bilaterali o multilaterali. Nel contesto di tali negoziati  i  Membri
saranno disposti a considerare la continuata applicabilita' di  dette
disposizioni alle singole indicazioni geografiche il  cui  uso  abbia
costituito l'oggetto dei negoziati stessi. 
2.  L'applicazione  delle  disposizioni  della  presente  sezione  e'
sottoposta ad esame dal Consiglio TRIPS;  il  primo  esame  ha  luogo
entro due anni dall'entrata in  vigore  dell'Accordo  OMC.  Qualsiasi
problema inerente la rispetto degli obblighi  di  cui  alle  presenti
disposizioni puo' essere sottoposto all'attenzione del Consiglio che,
su richiesta di un Membro, procede a consultare qualsiasi Membro o  i
Membri sulla questione in merito alla quale non  e'  stato  possibile
trovare una soluzione soddisfacente mediante consultazioni bilaterali
o plurilaterali tra i Membri  interessati.  Il  Consiglio  prende  le
misure che possono essere concordate  per  facilitar  l'attuazione  e
perseguire gli obiettivi della presente sezione. 
3. Nell'attuare la presente sezione, un Membro non puo' diminuire  la
protezione delle  indicazioni  geografiche  vigente  nel  suo  ambito
immediatamente prima della data di  entrata  in  vigore  dell'Accordo
OMC. 
4. Nessuna disposizione della presente sezione obbliga un  Membro  ad
impedire l'uso continuato e simile  di  una  particolare  indicazione
geografica di un altro Membro che identifichi  vini  o  alcolici,  in
relazione a prodotti o servizi, da  parte  di  suoi  cittadini  o  di
residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale  indicazione
geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per
prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di detto Membro  (a)
per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 o (b) in buona fede prima
di tale data. 
5. Se un marchio e' stato chiesto o registrato in buona fede o  se  i
diritti al marchio sono stati acquistati con l'uso in buona fede: 
a) prima della data di applicazione delle presenti  disposizioni  nel
         Membro in questione ai sensi della parte VI, oppure 
   b) prima che l'indicazione geografica fosse protetta nel suo 
       paese d'origine, 
le misure adottate per attuare la presente sezione non  compromettono
il diritto al marchio o la validita' della sua registrazione, ne'  il
diritto ad usare  il  marchio,  per  il  fatto  che  quest'ultimo  e'
identico o simile a un'indicazione geografica. 
6. La presente sezione  non  obbliga  in  alcun  modo  un  Membro  ad
applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione  geografica
di qualsiasi altro Membro per prodotti  o  servizi  per  i  quali  la
pertinente indicazione sia identica al  termine  correntemente  usato
come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel  territorio
di detto Membro. La presente sezione non obbliga  in  alcun  modo  un
Membro ad applicarne le disposizioni in relazione  ad  un'indicazione
geografica di  qualsiasi  altro  Membro  per  vini  per  i  quali  la
pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di  una
varieta' d'uva esistente nel territorio di detto Membro alla data  di
entrata in vigore dell'Accordo OMC. 
7. Un Membro puo' disporre che qualsiasi  richiesta  fatta  ai  sensi
della presente sezione in relazione all'suo o alla  registrazione  di
un marchio debba essere presentata entro cinque anni  dalla  data  in
cui l'uso  pregiudizievole  dell'indicazione  protetta  sia  divenuto
comunemente noto nel Membro stesso o dalla data di registrazione  del
marchio nel medesimo Membro, purche' per tale  data  il  marchio  sia
stato pubblicato, se detta data e' anteriore a quella  in  cui  l'uso
pregiudizievole e' divenuto comunemente noto nel Membro in questione,
a condizione che l'indicazione geografica non sia usata o  registrata
in malafede. 
8. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano  in  alcun
modo il diritto di qualsiasi persona  di  usare,  nel  commercio,  il
proprio  nome  o   quello   del   suo   predecessore   nell'attivita'
commerciale, a meno che tale nome  non  sia  utilizzato  in  modo  da
ingannare il pubblico. 
9. Non sussiste alcun  obbligo  ai  sensi  del  presente  Accordo  di
proteggere le indicazioni geografiche che  non  siano  o  cessino  di
essere protette nel loro paese d'origine, o che siano ivi  cadute  in
disuso.