Articolo 24 Negoziati internazionali. Eccezioni 1. I Membri convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 23. Un Membro non puo' avvalersi delle disposizioni dei paragrafi da 4 a 8 per rifiutare di condurre negoziati o di concludere accordi bilaterali o multilaterali. Nel contesto di tali negoziati i Membri saranno disposti a considerare la continuata applicabilita' di dette disposizioni alle singole indicazioni geografiche il cui uso abbia costituito l'oggetto dei negoziati stessi. 2. L'applicazione delle disposizioni della presente sezione e' sottoposta ad esame dal Consiglio TRIPS; il primo esame ha luogo entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC. Qualsiasi problema inerente la rispetto degli obblighi di cui alle presenti disposizioni puo' essere sottoposto all'attenzione del Consiglio che, su richiesta di un Membro, procede a consultare qualsiasi Membro o i Membri sulla questione in merito alla quale non e' stato possibile trovare una soluzione soddisfacente mediante consultazioni bilaterali o plurilaterali tra i Membri interessati. Il Consiglio prende le misure che possono essere concordate per facilitar l'attuazione e perseguire gli obiettivi della presente sezione. 3. Nell'attuare la presente sezione, un Membro non puo' diminuire la protezione delle indicazioni geografiche vigente nel suo ambito immediatamente prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 4. Nessuna disposizione della presente sezione obbliga un Membro ad impedire l'uso continuato e simile di una particolare indicazione geografica di un altro Membro che identifichi vini o alcolici, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di detto Membro (a) per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 o (b) in buona fede prima di tale data. 5. Se un marchio e' stato chiesto o registrato in buona fede o se i diritti al marchio sono stati acquistati con l'uso in buona fede: a) prima della data di applicazione delle presenti disposizioni nel Membro in questione ai sensi della parte VI, oppure b) prima che l'indicazione geografica fosse protetta nel suo paese d'origine, le misure adottate per attuare la presente sezione non compromettono il diritto al marchio o la validita' della sua registrazione, ne' il diritto ad usare il marchio, per il fatto che quest'ultimo e' identico o simile a un'indicazione geografica. 6. La presente sezione non obbliga in alcun modo un Membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro Membro per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di detto Membro. La presente sezione non obbliga in alcun modo un Membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro Membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varieta' d'uva esistente nel territorio di detto Membro alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 7. Un Membro puo' disporre che qualsiasi richiesta fatta ai sensi della presente sezione in relazione all'suo o alla registrazione di un marchio debba essere presentata entro cinque anni dalla data in cui l'uso pregiudizievole dell'indicazione protetta sia divenuto comunemente noto nel Membro stesso o dalla data di registrazione del marchio nel medesimo Membro, purche' per tale data il marchio sia stato pubblicato, se detta data e' anteriore a quella in cui l'uso pregiudizievole e' divenuto comunemente noto nel Membro in questione, a condizione che l'indicazione geografica non sia usata o registrata in malafede. 8. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attivita' commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare il pubblico. 9. Non sussiste alcun obbligo ai sensi del presente Accordo di proteggere le indicazioni geografiche che non siano o cessino di essere protette nel loro paese d'origine, o che siano ivi cadute in disuso.