(All. 1C - Accordo -Art.25)
                             Articolo 25 
                     Requisiti per la protezione 
1. I Membri assicurano la protezione dei disegni  industriali  creati
indipendentemente,  che  siano  nuovi  o  originali.   Essi   possono
stabilire  che  i  disegni  non  sono  nuovi  o  originali   se   non
differiscono in modo significativo da disegni noti o da  combinazioni
di disegni noti. I Membri possono inoltre disporre che la  protezione
non copra i  disegni  dettati  essenzialmente  da  considerazioni  di
carattere tecnico o funzionale. 
2. Ciascun Membro fa in modo che i requisiti per  la  protezione  dei
disegni  tessili,  in  particolare  a  livello  di  costi,  esame   o
pubblicazione,  non   compromettano   in   modo   ingiustificato   la
possibilita' di chiedere e ottenere tale protezione. I  Membri  hanno
la facolta' di adempiere a questo obbligo mediante  la  normativa  in
materia di disegno industriale o di diritto d'autore.