(All. 1C - Accordo -Art.26)
                             Articolo 26 
                             Protezione 
1. Il titolare di un disegno industriale protetto ha  il  diritto  di
vietare ai terzi, salvo proprio  consenso,  di  produrre,  vendere  o
importare articoli recanti o contenenti un disegno che sia un  copia,
o sostanzialmente  una  copia,  del  disegno  protetto,  quando  tali
operazioni siano intraprese a fini commerciali. 
2. I Membri possono prevedere limitate eccezioni alla protezione  dei
disegni industriali, purche' tali eccezioni non  siano  indebitamente
in contrasto con il  normale  sfruttamento  dei  disegni  industriali
protetti e non  pregiudichino  in  modo  ingiustificato  i  legittimi
interessi  del  titolare  del  disegno  protetto,  tenuto  conto  dei
legittimi interessi dei terzi. 
3. La protezione e' accordata per una durata non inferiore a 10 anni.