Articolo 26 Protezione 1. Il titolare di un disegno industriale protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, vendere o importare articoli recanti o contenenti un disegno che sia un copia, o sostanzialmente una copia, del disegno protetto, quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali. 2. I Membri possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni industriali, purche' tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni industriali protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 3. La protezione e' accordata per una durata non inferiore a 10 anni.