(All. 1C - Accordo -Art.27)
                             Articolo 27 
                        Oggetto del brevetto 
1.  Fatte  salve  le  disposizioni  dei  paragrafi  2  e  3,  possono
costituire oggetto di  brevetto  le  invenzioni,  di  prodotto  o  di
procedimento, in tutti i campi della  tecnologia,  che  siano  nuove,
implichino   un'attivita'   inventiva   e   siano   atte   ad   avere
un'applicazione industriale 5 . Fatti salvi l'articolo 65,  paragrafo
4, l'articolo 70, paragrafo 8 e il paragrafo 3 del presente articolo,
il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non
sono oggetti a discriminazioni in  base  al  luogo  d'invenzione,  al
settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d'importazione  o
di fabbricazione locale. 
2. I Membri possono escludere dalla brevettabilita' le invenzioni  il
cui sfruttamento commerciale nel loro territorio deve essere impedito
per motivi di ordine pubblico o di moralita'  pubblica,  nonche'  per
proteggere la vita  o  la  salute  dell'uomo,  degli  animali  o  dei
vegetali o per evitare gravi danni ambientali,  purche'  l'esclusione
non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento  e'  vietato
dalle loro legislazioni. 
3. I Membri possono inoltre escludere dalla brevettabilita': 
    a) i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura 
       dell'uomo o degli animali; 
    b) i vegetali e gli animali, tranne i microorganismi, e i 
       processi essenzialmente biologici per la produzione di 
       vegetali o animali, tranne i processi non biologici e 
       microbiologici. Tuttavia, i Membri prevedono la protezione 
       delle varieta' di vegetali mediante brevetti o mediante un 
       efficace sistema sui generis o una combinazione dei due. Le 
       disposizioni della presente lettera sono sottoposte ad esame 
       quattro anni dopo la data di entrata  in  vigore  dell'Accordo
OMC. 
    
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5 Ai fini del  presente  articolo,  le  espressioni  "che  implichino
   un'attivita'  inventiva"  e   "atte   ad   avere   un'applicazione
   industriale"  possono  essere  ritenute  da  un  Membro   sinonime
   rispettivamente di "non ovvie" e "utili".