Articolo 27 Oggetto del brevetto 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implichino un'attivita' inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale 5 . Fatti salvi l'articolo 65, paragrafo 4, l'articolo 70, paragrafo 8 e il paragrafo 3 del presente articolo, il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono oggetti a discriminazioni in base al luogo d'invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d'importazione o di fabbricazione locale. 2. I Membri possono escludere dalla brevettabilita' le invenzioni il cui sfruttamento commerciale nel loro territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralita' pubblica, nonche' per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purche' l'esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento e' vietato dalle loro legislazioni. 3. I Membri possono inoltre escludere dalla brevettabilita': a) i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura dell'uomo o degli animali; b) i vegetali e gli animali, tranne i microorganismi, e i processi essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali, tranne i processi non biologici e microbiologici. Tuttavia, i Membri prevedono la protezione delle varieta' di vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due. Le disposizioni della presente lettera sono sottoposte ad esame quattro anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. -------------- 5 Ai fini del presente articolo, le espressioni "che implichino un'attivita' inventiva" e "atte ad avere un'applicazione industriale" possono essere ritenute da un Membro sinonime rispettivamente di "non ovvie" e "utili".