(All. 1C - Accordo -Art.28)
                             Articolo 28 
                          Diritti conferiti 
 1. Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: 
    a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare 
       ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere 
       in commercio, vendere o importare 6 a tali fini il prodotto in
questione; 
    b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di 
       vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare il 
       procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere 
       o importare  a  tali  fini  almeno  il  prodotto  direttamente
ottenuto con il processo in questione. 
2. Il titolare ha inoltre il diritto di cedere o di trasmettere  agli
eredi, il brevetto e di concedere licenze.