(All. 1C - Accordo -Art.29)
                             Articolo 29 
                 Condizioni relative ai richiedenti 
1. I Membri possono  disporre  che  il  richiedente  di  un  brevetto
descriva l'invenzione in un modo sufficientemente chiaro  e  completo
perche' una  persona  esperta  del  ramo  possa  attuarla  e  possono
altresi' prescrivere che il richiedente indichi il  miglior  modo  di
attuare l'invenzione noto all'inventore alla data di presentazione o,
qualora si rivendichi la priorita',  alla  data  di  priorita'  della
domanda. 
2. I Membri possono  disporre  che  il  richiedente  di  un  brevetto
fornisca  informazioni  circa  le  corrispondenti  domande   da   lui
presentate  all'estero  e  i   corrispondenti   brevetti   conseguiti
all'estero.