(All. 1C - Accordo - Art. 3)
                             Articolo 3 
                        Trattamento nazionale 
1.  Ciascun  Membro  accorda  ai  cittadini  degli  altri  Membri  un
trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri
cittadini in materia di protezione 3 della proprieta'  intellettuale,
fatte  salve  le  deroghe  gia'  previste,   rispettivamente,   nella
Convenzione di Parigi (1967),  nella  Convenzione  di  Berna  (1971),
nella  Convenzione  di  Roma  o   nel   Trattato   sulla   proprieta'
intellettuale in materia di semiconduttori. Per quanto  riguarda  gli
artisti interpreti o esecutori, i  produttori  di  fonogrammi  e  gli
organismi di  radiodiffusione,  l'obbligo  in  questione  si  applica
soltanto in relazione ai diritti contemplati dal presente Accordo.  I
Membri che facciano uso delle facolta' di cui  all'articolo  6  della
Convenzione di Berna (1971) o all'articolo 16, paragrafo  1,  lettera
b) della Convenzione di  Roma  ne  informano  conformemente  a  dette
disposizioni il Consiglio TRIPS. 
2. I Membri possono avvalersi delle deroghe di cui al paragrafo 1  in
relazione a procedure  giudiziarie  e  amministrative,  ivi  comprese
l'elezione del domicilio o la nomina di un rappresentante nell'ambito
di un Membro, soltanto se tali deroghe sono necessarie per  garantire
il  rispetto  di  leggi  e  regolamenti  non  incompatibili  con   le
disposizioni del presente Accordo e se le procedure in questione  non
sono applicate in modo tale da costituire un restrizione  dissimulata
del commercio.