Articolo 3 Trattamento nazionale 1. Ciascun Membro accorda ai cittadini degli altri Membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione 3 della proprieta' intellettuale, fatte salve le deroghe gia' previste, rispettivamente, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di Berna (1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprieta' intellettuale in materia di semiconduttori. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti contemplati dal presente Accordo. I Membri che facciano uso delle facolta' di cui all'articolo 6 della Convenzione di Berna (1971) o all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione di Roma ne informano conformemente a dette disposizioni il Consiglio TRIPS. 2. I Membri possono avvalersi delle deroghe di cui al paragrafo 1 in relazione a procedure giudiziarie e amministrative, ivi comprese l'elezione del domicilio o la nomina di un rappresentante nell'ambito di un Membro, soltanto se tali deroghe sono necessarie per garantire il rispetto di leggi e regolamenti non incompatibili con le disposizioni del presente Accordo e se le procedure in questione non sono applicate in modo tale da costituire un restrizione dissimulata del commercio.