(All. 1C - Accordo -Art.30)
                             Articolo 30 
                   Eccezioni ai diritti conferiti 
   I Membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti esclusivi
conferiti  da  un  brevetto,  purche'  tali   eccezioni   non   siano
indebitamente in contrasto con un normale sfruttamento del brevetto e
non pregiudichino in modo ingiustificato i  legittimi  interessi  del
titolare, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 
 
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6 Questo diritto, come tutti gli altri diritti conferiti ai sensi del
   presente   Accordo   in   relazione   all'uso,    alla    vendita,
   all'importazione o ad altre forme di distribuzione di prodotti, e'
   soggetto alle disposizioni dell'articolo 6.