(All. 1C - Accordo -Art.31)
                             Articolo 31 
              Altri usi senza il consenso del titolare 
   Qualora  la  legislazione  di  un  Membro  consenta  altri  usi  7
dell'oggetto di un brevetto  senza  il  consenso  del  titolare,  ivi
compreso l'uso da parte della pubblica amministrazione o di terzi  da
questa autorizzati si applicano le seguenti disposizioni: 
   a) l'autorizzazione dell'uso in questione si considera nei suoi 
       aspetti peculiari; 
   b) l'uso in questione puo' essere consentito soltanto se 
       precedentemente l'aspirante utilizzatore ha cercato di 
       ottenere l'autorizzazione del titolare secondo eque condizioni 
       e modalita' commerciali e se le sue iniziative non hanno avuto 
       esito positivo entro un ragionevole periodo di tempo. Un 
       Membro puo' derogare a questo requisito nel caso di 
       un'emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema 
       urgenza oppure in caso di uso pubblico non commerciale. In 
       situazioni d'emergenza nazionale o in altre circostanze 
       d'estrema urgenza il titolare viene tuttavia informato quanto 
       prima possibile. Nel caso di uso pubblico non commerciale, 
       quando la pubblica amministrazione o l'impresa, senza fare una 
       ricerca di brevetto, sanno o hanno evidenti motivi per sapere 
       che un brevetto valido e' o sara' utilizzato da o per la 
       pubblica  amministrazione,  il  titolare  ne  viene  informato
immediatamente. 
   c) l'ambito e la durata dell'uso in questione sono limitati allo 
       scopo per il quale esso e' stato autorizzato; nel caso della 
       tecnologia dei semiconduttori lo scopo e' unicamente l'uso 
       pubblico non commerciale oppure quello di correggere un 
       comportamento, risultato in seguito a procedimento giudiziario
o amministrativo, anticoncorrenziale; 
   d) l'uso in questione non ' esclusivo; 
   e) l'uso non e' alienabile, fuorche' con la parte dell'impresa o 
       dell'avviamento che ne ha il godimento; 
   f) l'uso in questione e' autorizzato prevalentemente per 
       l'approvvigionamento del mercato interno  del  Membro  che  lo
autorizza; 
   g) l'autorizzazione dell'uso in questione puo', fatta salva 
       un'adeguata protezione dei legittimi interessi delle persone 
       autorizzate, essere revocata se e quando le circostanze che 
       l'hanno motivata cessano di esistere ed e' improbabile che 
       tornino a verificarsi. L'autorita' competente ha il potere di 
       esaminare,  su  richiesta  motivata,  il  permanere  di   tali
circostanze; 
   h) in ciascun caso il titolare riceve un equo compenso, tenuto 
       conto del valore economico del'autorizzazione; 
   i) la legittimita' di qualsiasi decisione relativa 
       all'autorizzazione dell'uso in oggetto e' sottoposta a 
       controllo giurisdizionale o ad altro controllo esterno da 
       parte  di  un'autorita'  superiore  distinta  del  Membro   in
questione; 
   j) qualsiasi decisione relativa al compenso previsto per l'uso in 
       oggetto e' sottoposta a controllo giurisdizionale o altro 
       controllo esterno da parte di una distinta autorita' superiore
del Membro in questione; 
   k) i Membri non sono tenuti ad applicare le condizioni di cui 
       alle lettere b) e f) qualora l'uso in oggetto sia autorizzato 
       per correggere un comportamento risultato, in seguito a 
       procedimento giudiziario o amministrativo, anticoncorrenziale. 
       La necessita' di correggere pratiche anticoncorrenziali puo' 
       essere presa in considerazione nel determinare l'importo del 
       compenso in tali casi. Le autorita' competenti hanno il potere 
       di rifiutare la revoca di un'autorizzazione se e quando le 
       condizioni  che  l'hanno  motivata   hanno   probabilita'   di
ripresentarsi; 
   l) qualora l'uso in questione sia autorizzato per consentire lo 
       sfruttamento di un brevetto ("il secondo brevetto") che non si 
       possa sfruttare senza contraffazione di un altro brevetto ("il 
       primo  brevetto"),  si  applicano   le   seguenti   condizioni
supplementari: 
       i) l'invenzione rivendicata nel secondo brevetto deve 
                       implicare un importante avanzamento tecnico di 
                       considerevole rilevanza economica in relazione 
             all'invenzione rivendicata nel primo brevetto; 
       ii) il titolare del primo brevetto ha diritto ad una 
                     controlicenza a condizioni ragionevoli per l'uso 
             dell'invenzione rivendicata nel secondo brevetto; e 
       iii) l'uso autorizzato in relazione al primo brevetto non e' 
                      alienabile fuorche' con la cessione del secondo 
             brevetto. 
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7 Per  "altri  usi"  si  intendono  usi  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 30.