(All. 1C - Accordo -Art.34)
                             Articolo 34 
            Brevetti di procedimento: obbligo della prova 
1. Ai fini dei procedimenti civili  in  ordine  alla  violazione  dei
diritti del titolare di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b),
se oggetto di un brevetto e' un procedimento che consente di ottenere
un prodotto, le autorita' giudiziarie hanno la facolta' di imporre al
convenuto di provare che il procedimento  per  ottenere  un  prodotto
identico e' diverso dal procedimento brevettato. Pertanto,  i  Membri
dispongono, almeno in uno dei caso  sottoindicati,  che  un  prodotto
identico, fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto,  si
considera, salvo prova contraria, ottenuto mediante  il  procedimento
brevettato: 
    a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento brevettato e' 
       nuovo; 
    b) se esiste una sostanziale probabilita' che il prodotto 
       identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il 
       titolare del brevetto non  ha  potuto  determinare  con  mezzi
ragionevoli il procedimento effettivamente usato. 
2. Ciascun Membro ha facolta' di stabilire che l'obbligo della  prova
di cui al paragrafo 1 incombe al presunto contraffattore soltanto  se
sussiste la condizione di cui alla lettera a) o soltanto se  sussiste
la condizione di cui alla lettera b). 
3. Nell'espletamento della  prova  contraria,  si  deve  prendere  in
considerazione il legittimo interesse del convenuto  alla  protezione
dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.