Articolo 38 Durata della protezione 1. Presso i Membri che subordinano la protezione alla registrazione, la durata della protezione della topografia termina non prima della scadenza di un periodo di 10 anni computati dalla data di deposito di una domanda di registrazione o dal primo sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo. 2. Presso i Membri che non subordinano la protezione alla registrazione, la topografia e' tutelata per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del primo sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, un Membro puo' prescrivere che la protezione decada 15 anni dopo la creazione della topografia.