(All. 1C - Accordo -Art.38)
                             Articolo 38 
                       Durata della protezione 
1. Presso i Membri che subordinano la protezione alla  registrazione,
la durata della protezione della topografia termina non  prima  della
scadenza di un periodo di 10 anni computati dalla data di deposito di
una domanda di registrazione o dal primo sfruttamento commerciale  in
una qualsiasi parte del mondo. 
2.  Presso  i  Membri  che  non  subordinano   la   protezione   alla
registrazione, la topografia e' tutelata per un periodo non inferiore
a 10 anni dalla data del primo sfruttamento commerciale in  qualunque
parte del mondo. 
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, un Membro puo'  prescrivere  che  la
protezione decada 15 anni dopo la creazione della topografia.