(All. 1C - Accordo -Art.39)
                             Articolo 39 
1.  Nell'assicurare  un'efficace  protezione  contro  la  concorrenza
sleale ai sensi dell'articolo 10  bis  della  Convenzione  di  Parigi
(1967), i Membri assicurano la protezione delle informazioni  segrete
conformemente al paragrafo 2 e quelle dei dati forniti alle autorita'
pubbliche o agli organismi pubblici conformemente al paragrafo 3. 
2. Le persone fisiche e giuridiche hanno la facolta' di vietare  che,
salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro  legittimo
controlo siano rivelate a terzi  oppure  acquisite  o  utilizzate  da
parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche  commerciali  10
nella misura in cui tali informazioni: 
    a) siano segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella 
       precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, 
       generalmente note  o  facilmente  accessibili  a  persone  che
normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; 
    b) abbiano valore commerciale in quanto segrete; e 
    c) siano state sottoposte, da parte della persona al cui 
       legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel  caso
in questione intese a mantenerle segrete. 
3.   I   Membri,   qualora   subordinino    l'autorizzazione    della
commercializzazione  di  prodotti  chimici  farmaceutici  o  agricoli
implicanti l'uso di nuove sostanze  chimiche  alla  presentazione  di
dati relativi a prove o di altri dati segreti,  la  cui  elaborazione
comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali  dati
da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti  dati  dalla
divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere
il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la
protezione dei dati contro sleali usi commerciali. 
    
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10 Ai fini della presente disposizione per "modo  contrario  a  leali
   pratiche  commerciali"  si   intendono   almeno   pratiche   quali
   violazione di contratto,  abuso  di  fiducia  e  istigazione  alla
   violazione;  l'espressione  inoltre  comprende  l'acquisizione  di
   informazioni segrete da parte  di  terzi  che  sapevano,  o  hanno
   commesso una grave negligenza nel non sapere,  che  l'acquisizione
   implicava tali pratiche.