Articolo 4 Trattamento della nazione piu' favorita Per quanto riguarda la protezione della proprieta' intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunita' accordati da un Membro ai cittadini di qualsiasi altro paese sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri Membri. Sono esenti da questo obbligo tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunita' accordati da un Membro: a) derivanti da accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria o applicazione della legge di carattere generale e non particolarmente limitati alla protezione della proprieta' intellettuale; b) concessi in conformita' alle disposizioni della Convezione di Berna (1971) o della Convenzione di Roma in virtu' delle quali il trattamento accordato puo' essere funzione non del trattamento nazionale bensi' del trattamento concesso in un altro paese; c) relativi ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione non contemplati dal presente Accordo; d) derivanti da accordi internazionali relativi alla protezione della proprieta' intellettuale entrati in vigore prima dell'entrata in vigore dell'Accordo OMC, purche' tali accordi siano notificati al Consiglio TRIPS e non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini degli altri Membri. ---------------- 3 Ai fini degli articoli 3 e 4, il termine "protezione" comprende questioni riguardanti l'esistenza, l'acquisto, l'ambito, il mantenimento e la tutela di proprieta' intellettuale nonche' questioni riguardanti l'uso dei diritti di proprieta' intellettuale specificatamente contemplati nel presente Accordo.