(All. 1C - Accordo - Art. 4)
                             Articolo 4 
               Trattamento della nazione piu' favorita 
   Per quanto riguarda la protezione della proprieta'  intellettuale,
tutti i vantaggi, benefici, privilegi o  immunita'  accordati  da  un
Membro ai cittadini di qualsiasi altro paese  sono  immediatamente  e
senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri Membri.  Sono
esenti da questo obbligo tutti  i  vantaggi,  benefici,  privilegi  o
immunita' accordati da un Membro: 
   a) derivanti da accordi internazionali in materia di assistenza 
       giudiziaria o applicazione della legge di carattere generale e 
       non particolarmente limitati alla protezione della  proprieta'
intellettuale; 
   b) concessi in conformita' alle disposizioni della Convezione di 
       Berna (1971) o della Convenzione di Roma in virtu' delle quali 
       il trattamento accordato puo' essere funzione non del 
       trattamento nazionale bensi' del trattamento  concesso  in  un
altro paese; 
   c) relativi ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei 
       produttori di fonogrammi e degli organismi di  radiodiffusione
non contemplati dal presente Accordo; 
   d) derivanti da accordi internazionali relativi alla protezione 
       della proprieta' intellettuale entrati in vigore prima 
       dell'entrata in vigore dell'Accordo OMC, purche' tali accordi 
       siano notificati al Consiglio TRIPS e non costituiscano una 
       discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini
degli altri Membri. 
 
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3 Ai fini degli articoli 3 e 4,  il  termine  "protezione"  comprende
   questioni  riguardanti  l'esistenza,  l'acquisto,   l'ambito,   il
   mantenimento e  la  tutela  di  proprieta'  intellettuale  nonche'
   questioni   riguardanti   l'uso   dei   diritti   di    proprieta'
   intellettuale specificatamente contemplati nel presente Accordo.