(All. 1C - Accordo -Art.40)
                             Articolo 40 
1. I Membri convengono che  alcune  modalita'  o  condizioni  per  la
concessione di licenze sui diritti di  proprieta'  intellettuale  che
limitano la concorrenza possono avere effetti negativi sul  commercio
e impedire il trasferimento e la diffusione di tecnologia. 
2. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ai  Membri  di
specificare nelle loro legislazioni  le  pratiche  o  condizioni  che
potrebbero in determinati caso costituire un  abuso  dei  diritti  di
proprieta' intellettuale con effetto negativo sulla  concorrenza  nel
mercato corrispondente. Come previsto sopra, un Membro puo' adottare,
compatibilmente con  le  altre  disposizioni  del  presente  Accordo,
opportune misure estese ad impedire o controllare tali pratiche,  tra
cui ad esempio concessioni esclusive al licenziante,  condizioni  che
impediscono contestazioni della validita' e  imposizione  di  licenze
globali,  alla  luce  delle  pertinenti  disposizioni  legislative  e
regolamentari del Membro in questione. 
3. Ciascun Membro avvia, su richiesta,  consultazioni  con  qualsiasi
altro Membro che abbia motivo di  ritenere  che  il  titolare  di  un
diritto di proprieta' intellettuale, cittadino del Membro al quale e'
stata rivolta la richiesta di consultazioni  o  ivi  residente,  stia
attuando  pratiche  contrarie   alle   disposizioni   legislative   e
regolamentari del  Membro  richiedente  sull'oggetto  della  presente
sezione e desideri  garantire  l'osservanza  di  dette  disposizioni,
fatte salve qualsiasi azione ai sensi di legge e la piena liberta' di
una decisione definitiva per ciascuno dei due Membri.  Il  Membro  al
quale viene rivolta la richiesta  di  consultazioni  mostra  di  buon
grado la massima disponibilita' e offre adeguate opportunita' per  le
consultazioni con il Membro richiedente; collabora  inoltre  fornendo
informazioni non riservate pubblicamente  disponibili  pertinenti  al
problema in questione e altre informazioni a sua disposizione,  fatte
salve  le  normative  nazionali   e   la   conclusione   di   accordi
reciprocamente soddisfacenti in ordine alla tutela del loro carattere
riservato da parte del Membro richiedente. 
4. Qualora cittadini di un Membro  o  residenti  nel  suo  territorio
siano soggetti  in  un  altro  Membro  a  procedimenti  per  presunta
violazione  delle  disposizioni  legislative   e   regolamentari   di
quest'ultimo relative all'oggetto della presente  sezione,  al  primo
Membro  viene  concessa,   su   richiesta,   dall'altro   Membro   la
possibilita' di consultazioni alle condizioni di cui al paragrafo 3.