(All. 1C - Accordo -Art.41)
                             Articolo 41 
1. I Membri fanno in modo che le loro legislazioni prevedano le  pro-
cedure di tutela di cui alla presente parte  in  modo  da  consentire
un'azione  efficace  contro  qualsiasi  violazione  dei  diritti   di
proprieta'  intellettuale  contemplati  dal  presente  Accordo,   ivi
compresi  rapidi  mezzi  per  impedire   violazioni   e   mezzi   che
costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Le procedure
in questione si applicano in modo da evitare la creazione di ostacoli
ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso. 
2. Le procedure  atte  ad  assicurare  il  rispetto  dei  diritti  di
proprieta'  intellettuale  sono  leali  ed  eque.   Esse   non   sono
indebitamente   complicate   o   costose   ne'   comportano   termini
irragionevoli o ritardi ingiustificati. 
3. Le decisioni sul merito di una controversia  sono  preferibilmente
formulate per iscritto e motivate. Esse sono rese accessibili  almeno
alle parti del procedimento senza indebito indugio. Le decisioni  sul
merito di una controversia sono basate  soltanto  sugli  elementi  di
prova  in  relazione  ai  quali  e'  stata  concessa  alle  parti  la
possibilita' di essere sentite. 
4. Le parti di un procedimento hanno la possibilita' di promuovere  n
riesame  da  parte  di  un'autorita'  giudiziaria   delle   decisioni
amministrative   definitive   e,   fatte   salve   le    disposizioni
giurisdizionali   della   legislazione   di   un   Membro    relative
all'importanza di un procedimento,  almeno  degli  aspetti  giuridici
delle decisioni giudiziarie iniziali sul merito  della  controversia.
Tuttavia, non vi e' alcun obbligo  di  prevedere  un'opportunita'  di
riesame delle assoluzioni nelle cause penali. 
5. E' inteso  che  la  presente  parte  non  crea  alcun  obbligo  di
predisporre un sistema giudiziario  per  la  tutela  dei  diritti  di
proprieta' intellettuale distinto da quello per l'applicazione  della
legge in generale,  ne'  influisce  sulla  capacita'  dei  Membri  di
applicare le rispettive leggi in generale. Nessuna disposizione della
presente parte crea obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse
tra i mezzi per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e i
mezzi per l'applicazione della legge in generale.