Articolo 41 1. I Membri fanno in modo che le loro legislazioni prevedano le pro- cedure di tutela di cui alla presente parte in modo da consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprieta' intellettuale contemplati dal presente Accordo, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si applicano in modo da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso. 2. Le procedure atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale sono leali ed eque. Esse non sono indebitamente complicate o costose ne' comportano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati. 3. Le decisioni sul merito di una controversia sono preferibilmente formulate per iscritto e motivate. Esse sono rese accessibili almeno alle parti del procedimento senza indebito indugio. Le decisioni sul merito di una controversia sono basate soltanto sugli elementi di prova in relazione ai quali e' stata concessa alle parti la possibilita' di essere sentite. 4. Le parti di un procedimento hanno la possibilita' di promuovere n riesame da parte di un'autorita' giudiziaria delle decisioni amministrative definitive e, fatte salve le disposizioni giurisdizionali della legislazione di un Membro relative all'importanza di un procedimento, almeno degli aspetti giuridici delle decisioni giudiziarie iniziali sul merito della controversia. Tuttavia, non vi e' alcun obbligo di prevedere un'opportunita' di riesame delle assoluzioni nelle cause penali. 5. E' inteso che la presente parte non crea alcun obbligo di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale distinto da quello per l'applicazione della legge in generale, ne' influisce sulla capacita' dei Membri di applicare le rispettive leggi in generale. Nessuna disposizione della presente parte crea obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse tra i mezzi per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e i mezzi per l'applicazione della legge in generale.