Articolo 42 Procedure leali ed eque I Membri assicurano ai titolari di diritti 11 la possibilita' di ricorrere a procedimenti giudiziari civili per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale contemplati dal presente Accordo. I convenuti hanno diritto ad un avviso scritto tempestivo e contenente sufficienti dati, ivi compreso il fondamento delle affermazioni. Le parti possono essere rappresentare da avvocati indipendenti e le pro- cedure non impongono condizioni eccessivamente gravose riguardo a comparizioni personali obbligatorie. Tutte le parti dei procedimenti in questione sono debitamente autorizzate a provare la validita' delle loro affermazioni e a presentare tutti gli elementi di prova pertinenti. La procedura prevede un modo per identificare e proteggere le informazioni riservate, a meno che cio' non sia contrario ai vigenti obblighi costituzionali.