(All. 1C - Accordo -Art.42)
                             Articolo 42 
                       Procedure leali ed eque 
   I Membri assicurano ai titolari di diritti 11 la  possibilita'  di
ricorrere a procedimenti giudiziari civili per la tutela dei  diritti
di proprieta'  intellettuale  contemplati  dal  presente  Accordo.  I
convenuti hanno diritto ad un avviso scritto tempestivo e  contenente
sufficienti dati, ivi compreso il fondamento delle  affermazioni.  Le
parti possono essere rappresentare da avvocati indipendenti e le pro-
cedure non impongono condizioni  eccessivamente  gravose  riguardo  a
comparizioni personali obbligatorie. Tutte le parti dei  procedimenti
in questione sono debitamente  autorizzate  a  provare  la  validita'
delle loro affermazioni e a presentare tutti gli  elementi  di  prova
pertinenti.  La  procedura  prevede  un  modo  per   identificare   e
proteggere le  informazioni  riservate,  a  meno  che  cio'  non  sia
contrario ai vigenti obblighi costituzionali.