Articolo 43 Elementi di prova 1. Qualora una parte abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili sufficienti per comprovare le sue affermazioni e abbia indicato elementi di conferma delle stesse detenuti dalla controparte, le autorita' giudiziarie hanno la facolta' di disporre che detti elementi siano forniti da quest'ultima, fatte salve ove opportuno condizioni che garantiscano la tutela delle informazioni riservate. 2. Nei casi in cui una parte di un procedimento rifiuti volontariamente e senza un motivo valido l'accesso a informazioni necessarie o non fornisca tali informazioni entro un termine ragionevole, o ancora ostacoli in modo significativo un procedimento relativo ad un'azione intentata per far valere un diritto, un Membro puo' concedere all'autorita' giudiziaria la facolta' di emettere decisioni preliminari e definitive, affermative o negative, in base alle informazioni ad essa fornite, ivi compresi la denuncia o i fatti a sostegno presentati dalla parte lesa dal negato accesso all'informazione, a condizione di dare alle parti la possibilita' di essere intese riguardo ai fatti addotti o agli elementi di prova.