(All. 1C - Accordo -Art.43)
                             Articolo 43 
                          Elementi di prova 
1.  Qualora  una   parte   abbia   presentato   elementi   di   prova
ragionevolmente  accessibili  sufficienti  per  comprovare   le   sue
affermazioni e abbia  indicato  elementi  di  conferma  delle  stesse
detenuti  dalla  controparte,  le  autorita'  giudiziarie  hanno   la
facolta'  di  disporre  che   detti   elementi   siano   forniti   da
quest'ultima, fatte salve ove opportuno condizioni  che  garantiscano
la tutela delle informazioni riservate. 
2.  Nei  casi  in  cui  una  parte   di   un   procedimento   rifiuti
volontariamente e senza un motivo  valido  l'accesso  a  informazioni
necessarie  o  non  fornisca  tali  informazioni  entro  un   termine
ragionevole, o ancora ostacoli in modo significativo un  procedimento
relativo ad un'azione intentata per far valere un diritto, un  Membro
puo' concedere all'autorita'  giudiziaria  la  facolta'  di  emettere
decisioni preliminari e definitive, affermative o negative,  in  base
alle informazioni ad essa fornite, ivi compresi la denuncia o i fatti
a  sostegno  presentati  dalla  parte   lesa   dal   negato   accesso
all'informazione, a condizione di dare alle parti la possibilita'  di
essere intese riguardo ai fatti addotti o agli elementi di prova.