(All. 1C - Accordo -Art.44)
                             Articolo 44 
                             Ingiunzioni 
1. Le autorita' giudiziarie hanno la  facolta'  di  ordinare  ad  una
parte di desistere dalla violazione di un diritto,  tra  l'altro  per
impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di  loro  competenza
di merci importate che implichino la  violazione  di  un  diritto  di
proprieta' intellettuale, subito dopo lo sdoganamento di dette merci. 
I Membri non sono tenuti a concedere tale  facolta'  per  un  oggetto
protetto acquistato o ordinato da una persona prima di  sapere  o  di
avere motivi validi per sapere commerciare in  tale  oggetto  avrebbe
comportato la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale. 
2. In deroga alle altre disposizioni della  presente  parte  e  fatta
salva l'osservanza delle disposizioni della parte II specificatamente
relative all'uso da parte della pubblica amministrazione, o di  terzi
da essa autorizzati, senza il consenso del titolare, i Membri possono
limitare i rimedi possibili  contro  tale  uso  al  pagamento  di  un
compenso conformemente all'articolo 31, lettera h). In altri casi, si
applicano i rimedi previsti nella  presente  parte  o,  qualora  essi
siano incompatibili con la legislazione  di  un  Membro,  si  possono
ottenere sentenze dichiarative e un adeguato risarcimento.