(All. 1C - Accordo -Art.45)
                             Articolo 45 
                       Risarcimento dei danni 
1. L'autorita' giudiziaria ha  la  facolta'  di  ordinare  all'autore
della violazione di pagare al titolare del diritto una somma adeguata
per risarcire i danni  che  quest'ultimo  ha  subito  a  causa  della
violazione di un suo diritto di proprieta' intellettuale da parte  di
un soggetto che ha proceduto a  detta  violazione  consapevolmente  o
avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole. 
2. L'autorita'  giudiziaria  ha  altresi'  la  facolta'  di  ordinare
all'autore della violazione di  pagare  al  titolare  le  spese,  che
possono comprendere anche un appropriato onorario per l'avvocato. Ove
opportuno, i Membri possono autorizzare le  autorita'  giudiziarie  a
ordinare  il  recupero  degli  utili  e/o  il  pagamento   di   somme
prestabilite anche se l'autore della violazione non  ha  proceduto  a
violazione consapevolmente o avendo motivi  ragionevoli  per  esserne
consapevole.