(All. 1C - Accordo -Art.46)
                             Articolo 46 
                            Altri rimedi 
   Al fine di creare un efficace mezzo  di  dissuasione  da  atti  di
violazione, l'autorita' giudiziaria ha la facolta' di ordinare che le
merci  le  quali  in  base  alle  sue   constatazioni   costituiscono
violazione di un diritto siano, senza risarcimento di  alcun  genere,
rimosse dai circuiti commerciali in modo  da  evitare  pregiudizi  al
titolare del diritto oppure, a meno che cio' non sia  contrario  agli
obblighi costituzionali vigenti, distrutte.  L'autorita'  giudiziaria
ha altresi' la facolta' di ordinare che i materiali e  gli  strumenti
principalmente  usati  nella  creazione   delle   merci   costituenti
violazione di un diritto siano, senza risarcimento di  alcun  genere,
rimossi dai circuiti commerciali in  modo  da  ridurre  al  minimo  i
rischi di ulteriori violazioni.  Nell'esaminare  tali  richieste,  si
tiene conto del fatto che  i  provvedimenti  ordinati  devono  essere
proporzionali alla gravita' della violazione  e  si  considerano  gli
interessi dei terzi. Per quanto riguarda le merci contraddistinte  da
marchi  contraffatti,  la  semplice  rimozione  del  marchio  apposto
illegalmente non e' sufficiente,  tranne  in  casi  eccezionali,  per
consentire l'immissione delle merci nei circuiti commerciali.