(All. 1C - Accordo -Art.47)
                             Articolo 47 
                       Diritto d'informazione 
   I Membri possono disporre che  l'autorita'  giudiziaria  abbia  la
facolta', a meno  che  cio'  non  sia  sproporzionato  rispetto  alla
gravita' della violazione, di ordinare all'autore della violazione di
comunicare al titolare del diritto  l'identita'  di  terzi  implicati
nella  produzione  e  nella  distribuzione  dei  prodotti  o  servizi
costituenti violazione, nonche' i loro circuiti commerciali.