Articolo 47 Diritto d'informazione I Membri possono disporre che l'autorita' giudiziaria abbia la facolta', a meno che cio' non sia sproporzionato rispetto alla gravita' della violazione, di ordinare all'autore della violazione di comunicare al titolare del diritto l'identita' di terzi implicati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi costituenti violazione, nonche' i loro circuiti commerciali.