(All. 1C - Accordo -Art.48)
                             Articolo 48 
                      Indennizzo del convenuto 
1. L'autorita' giudiziaria ha la facolta' di ordinare ad una parte su
richiesta della quale siano stati presi  provvedimenti  e  che  abbia
abuso dei procedimenti di tutela di accordare ad una  parte  cui  sia
stato erroneamente  imposto  un  ordine  o  un  divieto  un  adeguato
risarcimento del danno subito a  causa  di  tale  abuso.  L'autorita'
giudiziaria ha altresi' la facolta' di ordinare all'attore di  pagare
al convenuto le spese, che possono comprendere anche  un  appropriato
onorario per l'avvocato. 
2. Per quanto riguarda l'amministrazione di qualsiasi legge  relativa
alla  protezione  o  alla  tutela  giurisdizionale  dei  diritti   di
proprieta' intellettuale, i Membri esonerano le autorita' pubbliche e
i   funzionari    dall'obbligo    di    riparazione    soltanto    se
nell'amministrazione della legge in questione essi  abbiano  agito  o
inteso agire in buona fede.