Articolo 48 Indennizzo del convenuto 1. L'autorita' giudiziaria ha la facolta' di ordinare ad una parte su richiesta della quale siano stati presi provvedimenti e che abbia abuso dei procedimenti di tutela di accordare ad una parte cui sia stato erroneamente imposto un ordine o un divieto un adeguato risarcimento del danno subito a causa di tale abuso. L'autorita' giudiziaria ha altresi' la facolta' di ordinare all'attore di pagare al convenuto le spese, che possono comprendere anche un appropriato onorario per l'avvocato. 2. Per quanto riguarda l'amministrazione di qualsiasi legge relativa alla protezione o alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprieta' intellettuale, i Membri esonerano le autorita' pubbliche e i funzionari dall'obbligo di riparazione soltanto se nell'amministrazione della legge in questione essi abbiano agito o inteso agire in buona fede.