Articolo 50 1. L'autorita' giudiziaria ha la facolta' di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci: a) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale e in particolare per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento; b) per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta violazione. 2. L'autorita' giudiziaria ha la facolta' di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunita', in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti. 3. L'autorita' giudiziaria ha la facolta' di fare obbligo di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che l'attore e' il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto e' in atto o imminente, nonche' per ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi. 4. Nei casi in cui misure provvisorie siano state adottate inaudita altera parte, le parti interessate sono informate senza indugio al piu' tardi dopo l'esecuzione delle misure. Un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potra' aver luogo su richiesta del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate. 5. L'attore puo' essere tenuto a fornire altre informazioni necessarie per l'identificazione dei prodotti in questione da parte dell'autorita' che eseguira' le misure provvisorie. 6. Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorita' giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un Membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo. 7. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi e' stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria ha la facolta' di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato dalle misure in questione. 8. Nella misura in cui una misura provvisoria puo' esser ordinata in seguito a procedure amministrative, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione.