(All. 1C - Accordo -Art.50)
                             Articolo 50 
1.  L'autorita'  giudiziaria  ha  la  facolta'  di  ordinare   misure
provvisorie immediate ed efficaci: 
    a) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di 
        proprieta' intellettuale e in particolare per impedire 
        l'introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di 
        prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo
sdoganamento; 
    b) per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla 
        presunta violazione. 
2.  L'autorita'  giudiziaria  ha  la  facolta'  di  adottare   misure
provvisorie inaudita altera parte nei  casi  in  cui  se  ne  ravvisi
l'opportunita', in particolare quando un ritardo  possa  arrecare  un
pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando  esista  un
rischio  dimostrabile  che  gli  elementi  di  prova  possano  essere
distrutti. 
3. L'autorita' giudiziaria ha la facolta' di fare obbligo di  fornire
qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile  al  fine  di
accertare con un sufficiente grado di certezza  che  l'attore  e'  il
titolare del diritto e che una violazione di tale diritto e' in  atto
o imminente,  nonche'  per  ordinare  all'attore  di  costituire  una
cauzione o una  garanzia  equivalente  sufficiente  a  proteggere  il
convenuto e a impedire abusi. 
4. Nei casi in cui misure provvisorie siano state  adottate  inaudita
altera parte, le parti interessate sono informate  senza  indugio  al
piu' tardi dopo l'esecuzione delle misure. Un  riesame,  comprendente
il diritto ad essere inteso,  potra'  aver  luogo  su  richiesta  del
convenuto allo scopo di decidere, entro un termine  ragionevole  dopo
la notifica delle misure, se queste  vadano  modificate,  revocate  o
confermate. 
5.  L'attore  puo'  essere  tenuto  a  fornire   altre   informazioni
necessarie per l'identificazione dei prodotti in questione  da  parte
dell'autorita' che eseguira' le misure provvisorie. 
6. Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai
paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del  convenuto  o  cessano
comunque  di  essere  efficaci,  se  una  procedura  diretta  ad  una
decisione sul merito della controversia non viene iniziata  entro  un
periodo di tempo ragionevole determinato  dall'autorita'  giudiziaria
che ordina le misure, se la legislazione di un Membro lo consente, o,
in assenza di tale determinazione, entro un periodo non  superiore  a
20 giorni lavorativi o a 31  giorni  di  calendario,  qualora  questi
rappresentino un periodo piu' lungo. 
7. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito
ad un'azione o omissione dell'attore, o  qualora  successivamente  si
constati che non vi e' stata violazione o minaccia di  violazione  di
un diritto di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria ha la
facolta' di ordinare  all'attore,  su  richiesta  del  convenuto,  di
accordare a quest'ultimo un  adeguato  risarcimento  del  pregiudizio
eventualmente arrecato dalle misure in questione. 
8. Nella misura in cui una misura provvisoria puo' esser ordinata  in
seguito a procedure amministrative, tali procedure  sono  conformi  a
principi  sostanzialmente  equivalenti  a  quelli   enunciati   nella
presente sezione.