(All. 1C - Accordo -Art.51)
                             Articolo 51 
    Sospensione dello svincolo da parte delle autorita' doganali 
   I Membri, conformemente alle disposizioni che  seguono,  procedure
13 intese a consentire al titolare di un diritto,  che  abbia  valide
ragioni per sospettare che possa verificarsi l'importazione di  merci
contraffatte o di merci usurpative 14 di  presentare  alle  autorita'
competenti, amministrative o giudiziarie, una  richiesta  scritta  di
sospensione da parte  della  autorita'  doganali  dell'immissione  in
libera pratica delle merci interessate. I Membri possono consentire 
che una tale richiesta sia avanzata per merci nelle quali si 
ravvisino altre violazioni dei diritti di  proprieta'  intellettuale,
fatta salva  l'osservanza  dei  requisiti  enunciati  nella  presente
sezione. I Membri possono altresi' prevedere corrispondenti procedure
per la sospensione da parte delle autorita' doganali  dell'immissione
di merci costituenti violazione destinate all'esportazione  dai  loro
territori. 
    
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12 Un Membro che abbia sostanzialmente eliminato  tutti  i  controlli
   sulla circolazione delle merci attraverso le sua frontiera con  un
   altro Membro con cui forma parte  di  un'unione  doganale  non  e'
   tenuto ad applicare le disposizioni della  presente  sezione  alla
   frontiera in questione. 
13 E' inteso che non vi e' alcun obbligo di applicare  queste  proce-
   dure alle importazioni di merci immesse sul mercato  in  un  altro
   paese dal titolare del diritto o con  il  suo  consenso  ne'  alle
   merci in transito. 
14 Ai fini del presente accorso si intendono per: 
   a) "merci contraffatte" le merci, compreso il loro imballaggio, 
       su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che 
       e' identico al marchio validamente registrato per dette merci 
       o che non ne puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali 
       e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in 
       quistione   ai   sensi   della    legislazione    del    paese
d'importazione; 
   b) "merci usurpative" le merci costituite da riproduzioni 
       realizzate senza il consenso del titolare del diritto o di una 
       persona da questi validamente autorizzata nel paese di 
       produzione e ottenute direttamente o indirettamente da un 
       articolo qualora la realizzazione di tale riproduzione avrebbe 
       costituito una violazione del diritto d'autore o di un diritto
connesso ai sensi della legislazione del 
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