Articolo 52 Domanda Qualsiasi titolare di un diritto che inizi le procedure di cui all'articolo 51 e' tenuto a fornire sufficienti elementi di prova per dimostrare alle autorita' competenti che ai sensi della legislazione del paese d'importazione sussiste prima facie una violazione di un suo diritto di proprieta' intellettuale e a presentare una descrizione sufficientemente particolareggiata delle merci per consentirne l'immediato riconoscimento da parte delle autorita' doganali. Le autorita' competenti comunicano al richiedente entro un termine ragionevole se hanno accolto o meno la domanda e, qualora spetti ad esse determinarlo, il periodo per il quale le autorita' doganali prenderanno provvedimenti.