(All. 1C - Accordo -Art.52)
                             Articolo 52 
                               Domanda 
   Qualsiasi titolare di un diritto che inizi le procedure di cui 
all'articolo 51 e' tenuto a fornire sufficienti elementi di prova per
dimostrare alle autorita' competenti che ai sensi della  legislazione
del paese d'importazione sussiste prima facie una  violazione  di  un
suo  diritto  di  proprieta'  intellettuale  e   a   presentare   una
descrizione  sufficientemente  particolareggiata  delle   merci   per
consentirne  l'immediato  riconoscimento  da  parte  delle  autorita'
doganali. Le autorita' competenti comunicano al richiedente entro  un
termine ragionevole se hanno accolto o meno  la  domanda  e,  qualora
spetti ad esse determinarlo, il periodo per  il  quale  le  autorita'
doganali prenderanno provvedimenti.