(All. 1C - Accordo -Art.53)
                             Articolo 53 
                   Cauzione o garanzia equivalente 
1. Le autorita' competenti hanno la facolta' di fare  obbligo  ad  un
richiedente di costituire una cauzione  o  una  garanzia  equivalente
sufficiente per proteggere il convenuto e le autorita'  competenti  e
per impedire abusi. Tale cauzione o  garanzia  equivalente  non  puo'
indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure in questione. 
2. Qualora in seguito ad una domanda ai sensi della presente  sezione
l'immissione  in  libera  pratica   di   merci   implicanti   disegni
industriali, brevetti, topografie o informazioni riservate sia  stata
sospesa dalle autorita' in  base  ad  una  decisione  non  emessa  da
un'autorita' giudiziaria o da un'altra autorita'  indipendente  e  il
periodo di cui all'articolo 55 sia scaduto senza  la  concessione  di
misure provvisorie da parte dell'autorita' abilitata,  purche'  tutte
le altre condizioni per l'importazione  siano  state  soddisfatte  il
proprietario,  l'importatore  o  il  destinatario  delle   merci   in
questione ha diritto al loro svincolo dietro deposito di una cauzione
di importo sufficiente per proteggere  il  titolare  del  diritto  da
violazioni. Il pagamento di tale cauzione non pregiudica  il  ricorso
agli altri mezzi di cui il titolare puo' avvalersi,  restando  inteso
che la garanzia e' liberata se il titolare non si avvale del  diritto
di agire entro un ragionevole periodo di tempo.