(All. 1C - Accordo -Art.55)
                             Articolo 55 
                      Durata della sospensione 
   Se, entro un termine non superiore a 10  giorni  lavorativi  dalla
data in cui il richiedente e' stato avvisato  della  sospensione,  le
autorita' doganali non sono state informate che una parte diversa dal
convenuto ha intentato un'azione diretta ad una decisione sul  merito
della controversia o che l'autorita' a cio' abilitata ha preso misure
provvisorie che prorogano la sospensione dello svincolo delle  merci,
queste  sono  svincolate,  purche'  tutte  le  altre  condizioni  per
l'importazione o l'esportazione o l'esportazione  siano  soddisfatte,
ove opportuno, il suddetto termine puo' essere prorogato di 10 giorni
lavorativi. Se e' stato  iniziato  un  procedimento  diretto  ad  una
decisione sul merito della controversia, si procede su richiesta  del
convenuto ad un  riesame,  comprendente  la  possibilita'  di  essere
inteso, allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole,  se  le
misure prese debbano essere modificate,  revocate  o  confermate.  In
deroga a quanto sopra, qualora la sospensione  dello  svincolo  venga
attuata o proseguita conformemente ad  un  provvedimento  giudiziario
provvisorio, si applicano le disposizioni dell'articolo 50, paragrafo
6.